Si impossessa di un terrazzo condominiale adiacente alla sua abitazione: il Condominio non ci sta e si “ribella”

Redazione scientifica
25 Marzo 2022

Respinto il ricorso di un Condomino che aveva abusivamente occupato un terrazzo di pertinenza dell'edificio, senza il consenso degli altri abitanti dello stabile.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso n. 8032/2022, proposto da C.A. contro il proprio Condominio, per una causa riguardante l'utilizzo di uno spazio comune di pertinenza condominiale, abusivamente occupato dal ricorrente.

In primo grado, il giudizio di merito rigettava la domanda del Condominio di restituzione della porzione occupata accogliendo solo la domanda di eliminazione degli inconvenienti causati dal mancato deflusso delle acque nel terrazzo occupato da C.A.

La pronuncia, era stata poi parzialmente riformata in secondo grado, che aveva obbligato il ricorrente al ricollocamento della porta metallica originariamente sistemata tra il terrazzo e l'area adibita a stenditoio, nonché alla consegna delle chiavi per permettere l'accesso a tutti i condomini all'area esterna comune.

Il ricorrente, ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo di doglianza.

Il ricorso viene rigettato.

Specifica il Collegio, che sia un principio consolidato, in ambito condominiale, il fatto che parti comuni di un edificio, formano oggetto di un compossesso, che si esercita diversamente a seconda delle cose.

Infatti, la Corte di Cassazione sottolinea che: «qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore “pro indiviso” sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella “utilitas” alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione».

Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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