La S.C. sull'interpretazione della clausola compromissoria del regolamento condominiale

Redazione scientifica
28 Marzo 2022

La tutela riconosciuta al condomino dissenziente contro le deliberazioni condominiali non comporta una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario, e non impedisce l'alternativo ricorso ad arbitri.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento condominiale, inerente all'interpretazione del regolamento stesso.

A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1137, comma 2, c.c., nel riconoscere ad ogni condominio assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea del condominio, «non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c.» (Cass. civ., n. 28508/2020).

Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisce che siano definite dagli arbitri le controversie che riguardano la interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi causa petendi connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. e che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (art. 1138, comma 1, c.c.)».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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