Principio di consumazione del potere di impugnazione in sede di ricorso per cassazione
29 Marzo 2022
Un avvocato proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c., assumendo di aver prestato plurime attività di assistenza legale nei confronti di T, W e di una società e chiedendo la loro condanna al pagamento dei compensi professionali.
Il Tribunale di Monza, pronunciando in composizione collegiale un provvedimento intestato «ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e 702-ter» accoglieva parzialmente la domanda attorea.
Gli originari convenuti proponevano appello e l'attore-appellato appello incidentale, ma la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibili entrambe le impugnazioni, atteso che l'ordinanza intitolata «ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011» avrebbe dovuto essere censurata mediante ricorso per cassazione.
L'avvocato proponeva quindi nel medesimo atto due ricorsi per cassazione: l'uno avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza e l'altro avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano.
Il Collegio ha ritenuto inammissibili entrambi i ricorsi, giudicandoli partitamente.
Quanto al ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza, esso è stato ritenuto inammissibile in quanto proposto dopo la consumazione del potere d'impugnazione del ricorrente.
Come posto in luce da Cass. civ., n. 11308/2011 «in tema di impugnazioni, il principio di consumazione del relativo potere non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza contro la quale sia ammessa soltanto la ricorribilità per cassazione».
Ciò tuttavia è consentito a «condizione che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo tale tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza medesima, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione».
Il ricorso per cassazione proposto dall'avvocato deve pertanto ritenersi inammissibile perché proposto dopo la pronuncia della sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'appello.
Può aggiungersi, inoltre, che il ricorso per cassazione è comunque inammissibile, in quanto notificato a mezzo PEC dopo il decorso del termine breve di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto di appello.
Quanto al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, esso è stato ritenuto inammissibile in quanto formulato in violazione del principio di specificità fissato dall'art. 366 c.p.c. |