È risarcibile il diritto dei congiunti al lutto

Redazione Scientifica
23 Marzo 2022

Il Tribunale di Palermo ha chiarito che ai congiunti della vittima può essere risarcito il danno conseguente alla lesione del c.d. diritto al lutto.

Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (Cass. sez. un., n. 26972/2008).

Deve, dunque, essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito dai congiunti della vittima a causa dalla condotta illecita posta in essere dal convenuto (che nel caso di specie ha distrutto alcuni documenti della vittima) nonché il risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto dei congiunti al lutto.

Precisa il Tribunale di Palermo che i congiunti della vittima sono titolari del c.d. “diritto al lutto”, che va inteso quale diritto dei parenti a poter conoscere la verità sulla tragica fine di persone care: fino a che la verità è negata - perché si impedisce di raggiungerla – è impossibile elaborare il lutto.

Impedire l'elaborazione del lutto, integra una lesione della dignità della persona, attraverso la negazione della possibilità di ricostruire le vicende che hanno interessato le persone care e, quindi, anche un'offesa contro la pietà dei defunti (interesse espressamente riconosciuto e tutelato dal codice penale.

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