Indebito previdenziale e “corretta” comunicazione dell'interessato
30 Marzo 2022
È ripetibile l'indebito previdenziale (supplemento sulla pensione) successivamente al momento in cui è stato comunicato all'INPS un verbale ispettivo (INL) determinante la riqualificazione come lavoro dipendente, anziché autonomo, dell'attività svolta in seguito al pensionamento?
In base al combinato disposto degli artt. 52, L. n. 88/1989 e 13, co. 1, L. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni: pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente; comunicazione del provvedimento all'interessato; errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore; insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'INPS.
Laddove manchi anche una sola delle suddette condizioni, trova applicazione l'art. 2033 c.c. Con riferimento al quesito posto, verrebbe meno l'insussistenza del dolo dell'interessato, non avendo questo provveduto a comunicare la corretta qualificazione dell'attività svolta, incidente sulla misura della pensione, essendo questo un fatto non già conosciuto dall'Ente.
Sotto tale ultimo profilo, infatti, la mancata conoscenza da parte dell'INPS sussiste anche ove l'Istituto abbia avuto contezza dei fatti - rilevanti nei termini di cui sopra - non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza (quale l'Ispettorato del Lavoro). |