Interesse all'accertamento del demansionamento dopo la cessazione del rapporto di lavoro
30 Marzo 2022
In seguito alla riforma della sentenza, la quale aveva condannato il datore alla reintegra del dipendente, quest'ultimo ha ancora interesse ad agire per l'accertamento del demansionamento attuato dal datore durante la riammissione in servizio, pur essendo cessato il rapporto di lavoro?
Ai fini l'attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono necessarie la concretezza e l'attualità dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., sicché deve ritenersi imprescindibile l'effettiva possibilità di conseguire un risultato concretamente utile, non altrimenti ottenibile se non mediante l'intervento di un giudice. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il lavoratore richieda l'accertamento dell'illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle in precedenza svolte, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l'interesse ad ottenere la pronuncia permane anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro.
Tale ultimo evento, potenzialmente conseguente anche alla riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, con condanna del datore alla reintegrazione, può incidere soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla riassegnazione delle mansioni svolte in precedenza, risultando estinta la relativa obbligazione del datore, fermo restando l'accertamento che tale obbligo sussisteva fino al verificarsi dell'evento estintivo, con conseguente diritto al risarcimento del danno eventualmente conseguente al demansionamento medio tempore attuato.
Rispetto a tale ultimo profilo, dunque, resta inalterato l'interesse ad agire del lavoratore. In sintesi: la riforma della sentenza non può valere a porre nel nulla l'eventuale condotta illecita tenuta dal datore nell'arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto è stato riattivato a seguito della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del recesso datoriale. Ne consegue che il demansionamento successivo alla riammissione in servizio del lavoratore costituisce un fatto illecito suscettibile di tutela risarcitoria anche in seguito alla cessazione del rapporto. |