“Eco-bonus” al 65%, valido anche per l'acquisto di impianti di climatizzazione invernale?
31 Marzo 2022
Esistono delle agevolazioni fiscali - cd. “eco-bonus” al 65% - nel settore relativo alle stufa a legna?
Alcuni interventi edili fatti su specifiche tipologie di edifici godono di detrazioni “ad hoc”. Nello specifico, l'acquisto di stufe a legna possono, a determinate condizioni, beneficiare del cd. “eco bonus”/detrazione per risparmio energetico. È indispensabile, innanzitutto, che l'intervento edilizio sia fatto su edifici accatastati alla data di inizio lavori. L'acquisto di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fruiscono di una detrazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta. Alcuni esempi di tali strumenti possono essere: le stufe a legna, le stufe a pellet, termo cucine ecc.
La finanziaria 2022 ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza entro la quale è valida la detrazione suddetta. La detrazione per risparmio energetico, relativamente all'acquisto e posa in opera di generatori di calore a biomassa, è soggetta ad un limite massimo di detrazione, pari 30.000 € per unità immobiliare. Ciò significa che la spesa massima agevolabile è di 60.000,00 €.
Ai fini della detrazione in oggetto è necessaria l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il possesso dei requisiti tecnici richiesti. L'asseverazione è comunque sostituibile con una certificazione del produttore, se si tratta di impianti con potenza inferiore a 100 KW. Ai fini della detrazione in questione, inoltre, si fa presente come non sia necessario il rilascio dell'APE (attestato prestazione energetica).
Resta fermo l'obbligo di invio all'ENEA della comunicazione relativa all'intervento realizzato. |