La responsabilità dell'ente proprietario della strada in caso di sinistro stradale
01 Aprile 2022
Il Tribunale di Bergamo rigettava l'appello proposto da un Comune avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la domanda al risarcimento dei danni avanzata da un cittadino a seguito di un incidente stradale. Il Comune ricorre in Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Infatti, secondo il ricorrente, nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale, il legittimato passivo ex art. 2051 c.c. è l'ente proprietario della strada dove il suddetto sinistro è avvenuto, ovvero il concessionario, o colui il quale abbia la disponibilità giuridica della cosa in forza di contratti, accordi o concessioni e non certamente il Comune per il solo fatto che il tratto di strada dove si è verificato l'evento ricade nel suo territorio. La doglianza è fondata.
In tema di responsabilità dell'ente proprietario della strada, in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla responsabilità si deve, infatti, distinguere tra «situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultimo caso può configurarsi il caso fortuito», in particolare quando l'evento si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza, «l'imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità […]». A riguardo, i Giudici precisano inoltre che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fatto che «esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere esclusiva» (Cass. n. 30775/2017). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d'Appello non ha verificato se il Comune, che non era il proprietario della strada, avesse realmente il potere di esercitare un controllo o di eliminare le situazioni di pericolo insorte. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |