La notificazione «non andata a buon fine»

Redazione scientifica
04 Aprile 2022

Nel caso di notifica di atto processuale all'interno del processo, non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e per la quale era previsto il compimento entro un termine perentorio, il notificante ha l'onere di chiedere al giudice di essere rimesso in termini, dimostrando di essere incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile.

La vicenda traeva origine dal processo instaurato da una Banca contro X e Y, volto ad ottenere declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. di atto istitutivo di trust.

Con provvedimento del 5 febbraio 2016 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti di Z Ltd. in qualità di trustee.

Con istanza del 2 agosto 2016 l'attrice chiedeva la concessione di nuovo termine per la notifica dei confronti di Z Ltd. essendo risultato il destinatario «sconosciuto» all'indirizzo indicato.

Alla successiva udienza fissata dal giudice per verificare il perfezionamento della notifica nel termine perentorio concesso, l'attrice chiedeva un nuovo termine per la notifica non essendo tornata la cartolina attestante l'esito della notifica della citazione.

Con ordinanza comunicata in data 3 novembre 2017 il Tribunale dispose la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarò l'estinzione del processo.

La Corte d'appello rigettava il gravame proposto dall'attrice, rilevando che era onere del richiedente, in caso di notificazione non andata a buon fine, richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, nel caso di specie omessa (Cass. civ., n. 19060/2015).

Di qui il ricorso per cassazione proposto dalla Banca attrice, ritenuto dalla S.C. infondato ma con motivazione diversa da quella della Corte d'appello.

Invero, il motivo di appello era stato rigettato sul presupposto dell'omessa ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio.

In realtà, tale onere processuale non poteva venire in rilievo stante la necessità di dover rispettare il termine di comparizione per la parte cui l'atto doveva essere notificato.

Il Tribunale concesse il termine perentorio per la notifica evidentemente ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ed il mancato rispetto del termine per causa non imputabile avrebbe giustificato la proposizione di un'istanza di rimessione in termini (cfr. Cass. civ., n. 1180/2006, n. 625/2008, n. 28233/2008, n. 6982/2016).

La ricorrente avrebbe dovuto quindi proporre istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Nell'esposizione del ricorso non si afferma che tale istanza sia stata proposta, per cui il mancato assolvimento dell'onere processuale rende il motivo di ricorso non accoglibile.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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