Licenziamento orale e ripartizione dell'onere della prova

Sabrina Apa
04 Aprile 2022

In tema di onere probatorio nel caso di licenziamento orale, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tema di onere probatorio nel caso di licenziamento orale, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, il giudice di Foggia, nel ribadire il principio ormai consolidato secondo cui l'onere della prova della sussistenza di un licenziamento verbale è in capo al lavoratore, ha altresì affermato che, in assenza della suddetta prova, alla luce della incontestata (tra le parti) prolungata assenza dal posto di lavoro, il rapporto deve intendersi cessato per dimissioni volontarie del lavoratore rassegnate per facta concludentia, anche nel vigore dell'attuale sistema normativo che prevede l'obbligo di trasmissione telematica delle stesse.

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