È incostituzionale il rito camerale nel processo tributario?
31 Marzo 2022
La CTP di Catania, investita del ricorso in opposizione a cartella di pagamento proposto nei confronti di una spa, sollevava le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. g), n. 1, della l. n. 413/1991, nonché degli artt. 32, comma 3, e 33 d.lgs. n. 546/1992, denunciandone il contrasto con gli artt. 101, 111 e 136 Cost.
In sintesi, la CTP di Catania dubitava della costituzionalità di quelle norme che, nel processo tributario, prevedono la facoltà, e non l'obbligo, per le parti di utilizzare la pubblica udienza. Il giudice a quo, infatti, sottolineava che in passato era stata già dichiarata incostituzionale una norma, espressa dall'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 636/1972, che escludeva l'applicabilità al processo tributario del principio generale di pubblicità dell'udienza di cui all'art. 128 del c.p.c. Concludeva, pertanto, che anche l'art. 33 d.lgs., lasciando alla disponibilità delle parti la richiesta di pubblica udienza, dovesse essere dichiarato incostituzionale. Le questioni di legittimità costituzionale sono infondate.
L'assetto normativo designato dalle disposizioni in esame, infatti, non risulta lesivo delle garanzie costituzionali e ciò, in primo luogo, perché la pubblica udienza non è esclusa, ma è espressamente contemplata dall'art. 33 d.lgs. n. 546/1992 come forma di trattazione condizionata alla sollecitazione di parte.
Il legislatore, infatti, ha connotato il giudizio tributario come un processo prevalentemente documentale, in particolare dal punto di vista probatorio, «tanto che è esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale e del giuramento». Pertanto, non è irragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell'udienza pubblica, considerato che, in assenza della discussione, «la trattazione in pubblica udienza finirebbe per ridursi alla sola relazione della causa e cioè ad un atto che, in quanto espositivo dei fatti e delle questioni oggetto del giudizio, è comunque riprodotto nella decisione e reso conoscibile alla generalità con il deposito della stessa» (Corte Cost. n. 141/1998). D'altra parte, il rito camerale rinviene una coerente e logica motivazione nell'interesse generale ad un più rapido funzionamento del processo, «interesse che assume particolare rilievo per il processo tributario, gravato da un contenzioso di dimensioni particolarmente ingenti» (Corte Cost. n. 141 del 1998).
In definitiva, secondo la Consulta, le disposizioni censurate, definendo un modello di trattazione flessibile ed in grado di assicurare, anche nella trattazione camerale, un confronto effettivo e paritario tra le parti, costituiscono espressione «non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali». Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |