Sullo scioglimento del Condominio ed il termine “edificio”

Redazione scientifica
30 Marzo 2022

«Il termine “edificio” evoca la nozione di costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più Condomini, dev'essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo».

Alcuni condomini convenivano in giudizio i proprietari esclusivi degli immobili facenti parte di altri due edifici, al fine di ottenere lo scioglimento dell'originario stabile e la costituzione di due nuovi Condomini e di un Supercondominio.

Il Tribunale di Milano disponeva la divisione richiesta. La Corte d'Appello confermava la pronuncia di primo grado.

Il Condominio e altri due condomini ricorrono in Cassazione, sostenendo l'inammissibilità di disporre tale divisione, poiché tutti i beni e i servizi già funzionali al godimento dello stabile originario erano rimasti in comune anche ai nuovi condomini.

La doglianza è infondata. A norma degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., «lo scioglimento del Condominio di un edificio o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, in tanto può dar luogo alla costituzione di Condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del Condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c.» (Cass. n. 21686/2014, n, 22041/2018, n. 16385/2018).

Ne consegue che «il riferimento al fatto che dalla divisione devono scaturire “edifici autonomi” esclude di per sé che il risultato della separazione possa avere una mera valenza amministrativa: il termineedificio” evoca la nozione di costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più Condomini, dev'essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'art. 62 citato, il quale fa riferimento all'art. 1117 c.c. (…). In tal caso, l'istituzione di nuovi Condomini non è impedita dalla permanenza in comune delle cose» indicate al citato articolo «la cui disciplina d'uso potrà formare oggetto di particolare regolamentazione riferita alle spese e agli oneri relativi».

Per tutti questi motivi il Collego dichiara improcedibile il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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