Cade dalle scale condominiali, ma non riceve il risarcimento perché conosceva lo stato dei luoghi
31 Marzo 2022
La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione di F.C. avverso la pronuncia del Tribunale di Sassari che non aveva accolto la sua domanda al risarcimento dei danni promossa nei confronti di un Condominio a seguito di una caduta da una rampa delle scale condominiali. Secondo la Corte, infatti, le scale erano rovinate, ma non pericolose. Il giudice sosteneva, inoltre, che fosse ignota la reale causa della caduta e che la vittima conoscesse bene lo stato dei luoghi, in quanto aveva abitato in quello stesso edificio per molti anni ed aveva continuato a frequentarlo anche dopo essersi trasferito per andare a visitare la madre che vi risiedeva. F.C. ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la violazione dell'art. 1227 c.c., affermando che, alla luce dell'istruttoria espletata, non sia dato ravvisare, né sia riscontrabile in sentenza, alcun elemento che possa portare ad accertare un comportamento abnorme o imprudente ascrivibile all'infortunato. La doglianza è inammissibile. Nel caso in esame, infatti, la Corte d'Appello, dopo essersi accertata che la vittima conoscesse lo stato dei luoghi e che con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno, ha ritenuto in diritto che la condotta della stessa «ebbe efficacia causale assorbente». Secondo la Corte di Cassazione, tale conclusione in diritto è corretta. Al contrario, «lo stabilire poi se fosse esatto il presupposto di fatto di essa è una questione insindacabile» in sede di legittimità. Per questi motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it |