Quando il regolamento condominiale può vietare al condomino l'attività di affittacamere?
01 Aprile 2022
Un Condominio conveniva davanti al Tribunale di Roma la conduttrice e la proprietaria di un appartamento dell'edificio condominiale adibito ad attività di affittacamere, chiedendo al giudice di inibire la suddetta attività, perché contraria al regolamento condominiale, e di condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti dai condomini. Le domande devono essere disattese. Secondo il Tribunale, infatti, le pretese del Condominio si fondano sulla violazione del regolamento condominiale, il quale vieta di destinare gli alloggi all'attività di affittacamere. Un simile divieto di destinazione, però, è opponibile al singolo condomino solo quando il regolamento abbia valenza contrattuale «per essere stato predisposto dall'unico proprietario originario dell'edificio e richiamato nei singoli atti d'acquisto», oppure per essere stato adottato «in sede assembleare col consenso unanime di tutti i condomini». Secondo il Tribunale, però, tale divieto risulta inopponibile alle convenute, non essendo stata provata la natura contrattuale di tale regolamento. L'attore, infatti, si è limitato ad affermare semplicemente che la relativa delibera di approvazione era stata adottata all'unanimità dei partecipanti, senza però fornire la prova di tale assunto. L'attività di affittacamere, inoltre, non può ritenersi ricompresa nella generica previsione contenuta nel regolamento condominiale che stabilisce il divieto di destinare gli alloggi a «qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all'igiene, alla moralità ed al decoro dell'edificio». Infatti, «i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze […]» (Cass. n. 21307/2016). Per questi motivi, il Tribunale rigetta le domande.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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