Il periculum in mora nei diritti di credito derivanti da rapporti di lavoro

Antonio Lombardi
06 Aprile 2022

I diritti di credito derivanti da rapporto di lavoro rappresentano terreno elettivo della tutela d'urgenza. In tale ambito sarà necessaria una valutazione caso per caso in concreto, finalizzata alla verifica della concreta irreparabilità del danno da privazione della retribuzione o di altri emolumenti.
Il periculum in mora nei ricorsi cautelari d'urgenza

Il ricorso cautelare d'urgenza disciplinato dall'art. 700 c.p.c. risulta normativamente condizionato alla ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris, da intendersi alla stregua di verosimile fondatezza, ad una valutazione prognostica compatibile con la natura sommaria della cognizione, delle ragioni del ricorrente, e del periculum in mora, che si identifica nel fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto per le vie della cognizione ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile per equivalente.

Occorre, dunque, il riscontro giudiziale di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero cui non sia possibile rimediare nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno (Trib. Roma, sez. spec. Impresa, 13 novembre 2018).

La tutela d'urgenza dei diritti a contenuto patrimoniale

Pur avendo la definizione codicistica del periculum in mora connotazioni descrittive estranee alla natura del diritto, parte della dottrina e della giurisprudenza si sono espresse affermando l'ontologica incompatibilità tra ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e tutela dei diritti di credito. Ciò ha avuto luogo sul presupposto teorico della piena sovrapponibilità delle nozioni di irreparabilità e irrisarcibilità del danno, con il corollario che, trovando la frustrazione di un diritto di credito una tutela riparatoria per equivalente, il creditore non potrebbe utilmente azionare l'istituto processuale in commento.

La significativa apertura nella direzione della compatibilità tra tutela cautelare d'urgenza e diritti a contenuto patrimoniale, tra cui i diritti di credito, ha trovato la base dogmatica nella scissione tra contenuto e funzione o riflessi del diritto. In altri termini, il contenuto patrimoniale e non assoluto del diritto appare, di per sé, elemento neutro nella valutazione dell'astratta ricorribilità del periculum in mora, occorrendo valutare se, a fronte della natura patrimoniale del diritto, ricorra un portato metapatrimoniale, che induca a ritenere che l'attesa dell'ordinario processo di cognizione comporti il rischio di un inadeguato ristoro del diritto, per la lesione di ulteriori situazioni ricomprese nella sfera giuridica del creditore, di natura non patrimoniale, ovvero dell'eccessivo scarto tra danno potenzialmente patito e danno effettivamente risarcito (Trib. Napoli Nord, 16 novembre 2017).

Il primo versante di apertura è, dunque, rappresentato dalle situazioni in cui il sacrificio di natura patrimoniale, che il creditore insoddisfatto rischia di subire all'esito del giudizio di merito, esorbita significativamente il valore del credito a tutela del quale agisce.

In tal caso, l'irreparabilità viene intesa come «insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito, fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare un tutela satisfattoria completa» (Trib. Lecce, 8 gennaio 2013), con la conseguenza che tra il beneficio conseguibile mediante il soddisfacimento immediato e il risultato conseguibile all'esito del giudizio ordinario vi sarebbe una notevole discrepanza «in ragione della peculiare situazione, anche economica, della parte, dell'entità del credito o dell'attività svolta dall'istante» (Trib. Novara, 24 agosto 2014).

Così, in giurisprudenza, è stato esaminato il caso della restituzione dell'azienda affittata, in relazione ai pregiudizi che possono derivare dalla mancata restituzione immediata all'esercizio dell'attività di impresa (perdita dell'avviamento o della clientela) e alla difficoltà di procedere ad una loro quantificazione, dovendosi valutare il requisito del periculum con particolare rigore, tenendo conto della qualità e della posizione del titolare del diritto minacciato, nonché della natura e della portata dei beni e degli interessi strumentalmente connessi con quello azionato in sede cautelare. (cfr. Trib. Venezia, 21 luglio 2017).

Si pensi, ancora, al caso del creditore che, a fronte del mancato soddisfacimento di un credito in tempi ragionevolmente rapidi, non compatibili con l'ordinaria definizione di un giudizio di merito, rischi di trovarsi in una condizione di crisi di liquidità, che lo costringa a ricorrere a linee di credito bancarie, con intuibile aggravio del danno, rappresentato, in questo caso, dalle spese vive e dagli interessi sul capitale finanziato ex art. 1815 c.c.

Sotto altro profilo, è stato ritenuto ammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. del credito pecuniario a condizione che la stessa sia rivolta a salvaguardare non la mera situazione patrimoniale in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive, di cui il ricorrente deve fornire la prova, a tale diritto indissolubilmente correlate, come il diritto all'integrità fisica ed alla salute, le quali potrebbero essere irreversibilmente pregiudicate dal ritardo nella soddisfazione del diritto (Trib. Torino, sez. I, 04 ottobre 2019).

Il periculum in mora nei diritti di credito derivanti da rapporti di lavoro

Il terreno elettivo di coltura per l'ampliamento della sfera di applicazione del rimedio cautelare d'urgenza per i diritti di credito è rappresentato dai crediti di lavoro, la cui tutela appare intrinsecamente connessa a diritti metapatrimoniali, afferenti alla sfera di personalità del lavoratore, aventi rilievo costituzionale.

Il riferimento privilegiato è quello dell'art. 36 Cost., che nel configurare il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, annette alla stessa la preminente funzione di assicurare al lavoratore ed al suo nucleo familiare un'esistenza libera e dignitosa. La frustrazione del diritto alla retribuzione per tempi irragionevoli appare, dunque, astrattamente idonea a ledere un tipico diritto di personalità del lavoratore, nella sua declinazione individuale e familiare, non limitandosi alla pauperizzazione del suo patrimonio.

La legislazione adottata nel periodo emergenziale derivante dalla diffusione della pandemia da Covid-19 ha costituito significativo banco di prova di verifica della compatibilità della tutela dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro con l'estremo del periculum in mora di cui ai ricorsi ex art. 700 c.p.c.

In particolare, l'introduzione dell'obbligo vaccinale per talune categorie di lavoratori, a partire dai sanitari per effetto del d.l. 44/2021, prevedente un'espressa incompatibilità professionale tra mansioni cd di contatto ed assenza del requisito vaccinale, ed una complessa procedura di sospensione dei lavoratori, con privazione del diritto alla retribuzione ed agli altri emolumenti, ha creato un consistente flusso di ricorsi d'urgenza di lavoratori sospesi nei quali gli stessi, avvalendosi dello strumento di cui all'art. 700 c.p.c., istano per la riammissione in servizio e la corresponsione delle retribuzioni o degli altri emolumenti di cui sono stati privati per il periodo della sospensione.

Tale flusso ha subito un ulteriore incremento a partire dall'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter del d.l. 52/2021 (convertito con l. 87/2021), che prevedono l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (cd Green Pass) sul luogo di lavoro.

La giurisprudenza, che in modo pressoché generalizzato si è espressa negativamente sulla domanda di riammissione in servizio, stante l'espressa incompatibilità di legge tra esercizio dell'attività lavorativa ed assenza del requisito vaccinale, ha dovuto, nei casi di illegittimità della sospensione, in ragione della frequente inosservanza della procedura o di altre ragioni, pronunciarsi circa la richiesta di condanna, in via cautelare urgente, al pagamento della retribuzione e di altri emolumenti, anche con riferimento agli arretrati maturati nel periodo di sospensione.

La posizione espressa, in tema di crediti retributivi, appare in linea con l'orientamento pretorio più risalente che, sia pure in un contesto della ritenuta astratta compatibilità tra periculum e rivendicazioni retributive, impone al giudice una valutazione da operarsi caso per caso ed in concreto, che rifugga dall'automatica individuazione di una lesione metapatrimoniale ogni qual volta il lavoratore risulti privato dalla retribuzione, trattandosi di valutazione in re ipsa del periculum.

Pertanto, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine, ad esempio, alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico fisico), dal quale emerga che la perdita della retribuzione possa configurarsi alla stregua di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concreto e non teorico (Trib. S. Maria C. V., 13 maggio 2010).

In ossequio a tale impostazione si è, dunque, di recente rigettato il ricorso del lavoratore sprovvisto di Green Pass sotto il concorrente profilo di assenza di periculum in mora, osservando che lo stesso non aveva prodotto le attestazioni ISEE e le dichiarazioni dei redditi propri e degli eventuali componenti della famiglia, né documentazione equipollente (es. buste paga) comprovante il reddito complessivo del nucleo famigliare o la disponibilità di risorse economiche idonee a garantire una vita dignitosa, rendendo così impossibile verificare se il provvedimento datoriale avesse determinato una situazione di indigenza economica, che impedisse di far fronte ai bisogni della vita quotidiana, propri e degli eventuali componenti del nucleo familiare (Trib. Milano, sez. lav., 30 ottobre 2021, n. 26276).

In altro contenzioso (Trib. Milano, sez. lav., 21 febbraio 2022), incardinato da un sanitario sospeso, il diritto alla retribuzione pregressa è stato riconosciuto, avendo il lavoratore assolto l'onere probatorio, fornendo evidenza di una peculiare contingente situazione familiare, caratterizzata dalla presenza di un figlio in età neonatale e di congedo non retribuito in capo al coniuge convivente, sì da ritenere che la retribuzione del lavoratore sospeso costituisse reddito unico per il sostentamento dell'intero nucleo familiare.

I crediti retributivi in senso stretto e proprio, in rapporto sinallagmatico funzionale con lo svolgimento della prestazione lavorativa, non esauriscono, tuttavia, il novero dei crediti azionabili dal lavoratore in sede di ricorso cautelare di urgenza.

Si sono, difatti, registrati, sempre nell'ambito dell'ampio contenzioso giurisdizionale incardinato da lavoratori non vaccinati, casi di soggetti sospesi per assenza di copertura vaccinale che versavano già in regime di sospensione della prestazione lavorativa come, ad esempio, nel caso di lavoratori e lavoratrici assenti per malattia, in congedo per maternità o che beneficiavano di congedi assistenziali retribuiti.

L'indennità di malattia e di maternità sono misure di tutela previdenziale del lavoratore in condizioni di malattia o in congedo per maternità, in alcun modo avvinte da nesso sinallagmatico allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si è, conseguentemente, sul presupposto della natura previdenziale dell'indennità di maternità e dell'evidente finalità di tutela delle lavoratrici in maternità, ritenuta la naturale esorbitanza dell'istituto rispetto alla sfera economico patrimoniale della lavoratrice, per impingere aspetti attinenti la sfera della personalità che giustificano, in relazione all'assetto di interessi protetto, il ricorso alla tutela urgente per assicurare la tempestiva ed integrale corresponsione del dovuto, quale misura idonea ad assicurare alla lavoratrice madre in congedo un sano ed equilibrato sviluppo delle relazioni affettive con il bambino, in assenza di elementi, quali la sopravvenuta difficoltà delle condizioni economiche, atte a creare turbamento e pericolo di nocumento (Trib. Milano, sez. lav., 15 novembre 2021).

Analogo discorso è stato operato con riferimento alla retribuzione per congedo assistenziale, posta a tutela non soltanto dell'integrità patrimoniale del lavoratore, ma funzionale a garantire, in condizioni di autosufficienza, la cura ed assistenza endofamiliare, prioritariamente tutelata dall'istituto del congedo retribuito, di cui il lavoratore risultava beneficiario, con conseguente piena compatibilità della tutela urgente di tale diritto di credito, sotto il profilo della ritenuta sussistenza del periculum in mora (Trib. Milano, sez. lav., 21 dicembre 2021).

Di contrario avviso risulta essere altro Tribunale che disconosce il valore metapatrimoniale dell'indennità di malattia e, sull'assunto che ogni pregiudizio di carattere patrimoniale, oltre a non essere irreparabile e, quindi, compatibile con il procedimento ex art. 700 c.p.c., verrebbe sanato dall'accoglimento della domanda di merito e dal risarcimento dei danni eventualmente provati, procede ad un'approfondita valutazione dell'incidenza dell'indennità negata sul complessivo assetto economico e finanziario del nucleo familiare, giungendo su tale base a negare la ricorrenza del periculum (Trib. Torino, sez. lav., 21 febbraio 2022).

In conclusione

Nel contesto dogmatico della non astratta incompatibilità tra tutela di diritti patrimoniali e, in particolare, di diritti di credito e ricorso cautelare ed urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sotto il profilo della ricorrenza dell'estremo di pericolo di pregiudizio irreparabile, appare corretto evitare posizioni aprioristiche, che rifuggano una valutazione caso per caso ed in concreto, sulla base del contributo assertivo e probatorio del ricorrente, gravato dell'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di accoglibilità del ricorso.

Nell'articolato novero dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, la fattispecie casisticamente più ricorrente è rappresentata dalla proposizione dell'azione ex art. 700 c.p.c. nella quale si domandi, tra l'altro, la condanna al pagamento di arretrati retributivi o di erogazione della retribuzione sospesa. In questi casi appare corretto l'approccio metodologico che conduca alla verifica, sulla base degli elementi allegati, della concreta irreparabilità del danno, in termini di rischio di lesione di diritti metapatrimoniali, quali la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa, in ambito individuale o familiare.

Nei restanti casi in cui la retribuzione o, in senso più ampio, il credito azionato, non siano sinallagmaticamente legati alla prestazione lavorativa, ma siano erogati in relazione a fattispecie di sospensione del rapporto di lavoro, in concomitanza con particolari eventi, quali la malattia, la maternità o il congedo assistenziale ai sensi della l. 104/1992, pur dovendosi evitare l'automatica identificazione di diritto azionato e requisito cautelare del periculum in mora, alla stregua di periculum in re ipsa, appare difficile negare la sistematica ricorrenza dell'estremo cautelare, in ragione del particolare rilievo dei diritti metapatrimoniali in gioco (tutela della salute e della maternità, esercizio di cura ed assistenza endofamiliare).

Riferimenti

In dottrina sul tema:

  • S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, IV, 2, Padova, 1968, 270;
  • V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 252;
  • R. Conte, Commento all'art. 700 cpc, in Commentario al codice di procedura civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, v. VII, tomo II, Torino, 2014, 518 e ss.,
  • A. Panzarola, I provvedimenti d'urgenza dell'art. 700 cpc, in I procedimenti cautelari, diretto da A. Carratta, Bologna, 2013, 843 e ss.

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