Le condizioni per la detrazione fiscale in caso di installazione di antenna centralizzata
07 Aprile 2022
In un condominio, dati i problemi di ricezione di canali della zona, siamo stati costretti a sostituire l'antenna condominiale esistente con una nuova. Leggendo la normativa per l'antenna televisiva, dovrebbe rientrare in detrazione solamente se si interviene per installare un'antenna condominiale in sostituzione delle antenne private; a quanto ci risulta, quindi, il lavoro eseguito non può essere portato in detrazione. È corretto?
In argomento giova ricordare che il bonus ristrutturazione (disciplinata dall'art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986) consiste in un'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia attualmente nella detrazione del 50% con il limite massimo di spesa di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Con la Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021 sono state prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito per gli anni 2022, 2023 e 2024. Premesso ciò, il citato art. 16-bis fa espresso riferimento alle cose comuni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1117 c.c. Tra queste sono espressamente menzionati «per la ricezione radiotelevisiva [...], anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini». Ebbene, rispetto alle antenne condominiali, quindi, pare non possa revocarsi in dubbio che le spese per gli interventi che le riguardano fruiscono della detrazione nella misura applicabile al momento della spesa, tanto se si tratta di manutenzione ordinaria, quanto se si tratta di manutenzione straordinaria. A questo proposito, si conferma quanto sostenuto dall'utente: dalla guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate (aggiornata a luglio 2019), anche l'impianto TV “centralizzato” (pag. 36 della guida) rientra tra i lavori agevolabili ma solo se finalizzati alla sostituzione di antenne private. |