La notificazione del controricorso per cassazione

Redazione scientifica
08 Aprile 2022

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'atto di impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dagli elenchi INI PEC ovvero presso il ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo.

In una controversia giunta in sede di legittimità il ricorrente sollevava eccezione di inamissibilità del controricorso, in quanto quest'ultimo risultava notificato, a mezzo del servizio postale, presso l'indirizzo di residenza di parte ricorrente e presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel ricorso, tuttavia, il procuratore del ricorrente aveva indicato di avere domicilio presso un diverso indirizzo e chiesto di ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il proprio indirizzo PEC (omissis).

La S.C. ha ritenuto fondata l'eccezione, atteso che a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, la notificazione dell'atto di impugnazione «va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dagli elenchi INI PEC ovvero presso il ReGIndE», pur non indicato negli atti dal difensore medesimo.

La notificazione effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite è, quindi, nulla, a meno che non ricorra la circostanza che «l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario» (Cass. civ., n. 30139/2017).

Posto che nella specie il controricorrente non ha fornito la prova dell'impossibilità di accedere alla casella di posta elettronica certificata del procuratore di parte ricorrente, la notificazione eseguita presso la cancelleria della Corte di legittimità deve ritenersi nulla.

Né può essere ritenuta valida l'ulteriore notificazione eseguita a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo corrispondente alla residenza anagrafica del ricorrente, in quanto esso non corrisponde allo studio del procuratore dei tale parte.

Invero, fermo restando il principio di equivalenza del domicilio fisico e di quello digitale, ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione, qualora la parte abbia eseguito, nel proprio atto difensivo, una duplice indicazione, va ribadita la nullità «della notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte» (Cass. civ., n. 18238/2012).

In tale ipotesi, «la nullità è sanabile mediante costituzione della parte … o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.».

Ebbene, in applicazione di tale principio, il controricorrente avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notificazione, non potendo evidentemente darsi rilievo alla costituzione del ricorrente, avvenuta prima, ed a prescindere, dalla notificazione del controricorso.

In assenza di tale attività sanante, la notificazione del controricorso va considerata nulla, e di conseguenza l'atto va dichiarato inammissibile.

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