Il richiamo della vettura da parte dell’azienda non basta per ritenere accertato il difetto e considerarlo la causa dell’incidente

Redazione Scientifica
08 Aprile 2022

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di una società automobilistica dai familiari di una donna deceduta a seguito di un incidente alla guida della propria vettura, oggetto di un "campagna di richiamo" per un difetto meccanico. Insufficiente la considerazione fatta dal consulente tecnico d'ufficio su una possibile avaria in occasione del sinistro.

Nessun addebito per la società automobilistica nonostante l'incidente mortale che ha coinvolto un veicolo da essa prodotto e oggetto, poco tempo prima, di una campagna di richiamo a causa di un problema al meccanismo del pedale dell'acceleratore.
Insufficiente, difatti, l'ipotesi avanzata dal consulente tecnico d'ufficio in merito al nesso tra un possibile bloccaggio del pedale e il sinistro frutto dell'eccessiva velocità della vettura.

Respinta, di conseguenza, la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari della conducente morta a seguito dell'incidente stradale.

Decisivo è il passaggio in Appello. Lì i giudici “assolvono” l'azienda automobilista e, di conseguenza, respingono la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di una donna deceduta nel giugno del 2009 a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre ella era alla guida di un veicolo prodotto dall'azienda.

Per i giudici va escluso, contrariamente a quanto sostenuto dai familiari dell'automobilista, il nesso tra il presunto «difettoso funzionamento del pedale dell'acceleratore» e l'incidente stradale.

Su questo punto insiste il ricorso proposto in Cassazione dal legale che rappresenta i familiari dell'automobilista.

In particolare, egli contesta la visione tracciata in Appello, secondo cui è mancata «la prova della difettosità del pedale dell'acceleratore», e a questo proposito sottolinea che il consulente tecnico d'ufficio ha asserito che «all'atto dell'ispezione il meccanismo “pedale acceleratore” funzionava correttamente» ma ha aggiunto che ciò non basta ad escludere «la possibile avaria del pedale al momento dell'incidente» e che quindi non può essere scartata «la possibilità del bloccaggio del pedale in particolari condizioni». E in questo ragionamento, secondo il legale, non può essere ignorato il fatto che, poco tempo prima dell'incidente, il veicolo era stato oggetto di una campagna di richiamo proprio a causa di un problema al pedale dell'acceleratore.

Prima di esaminare in dettaglio la posizione dei familiari dell'automobilista, i Giudici della Cassazione ricordano che «la responsabilità da prodotto difettoso ha natura non già oggettiva bensì presunta, in quanto prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto, e, alla luce del cosiddetto Codice del consumo, tocca al soggetto danneggiato dare la prova del collegamento causale, non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno», e, una volta che tale prova è stata fornita, tocca al produttore «fornire la cosiddetta prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche».

Nella vicenda presa in esame, però, osservano i Giudici, il consulente tecnico d'ufficio ha fatto balenare solo «la possibilità del bloccaggio del pedale».

In sostanza, si tratta di una mera ipotesi, ritenuta plausibile dal consulente solo perché «l'azienda automobilistica effettivamente avviò una campagna di richiamo, che coinvolse anche la vettura di proprietà della donna, a causa di un problema al meccanismo “pedale-acceleratore”» ed egli «non poté esprimere un giudizio sull'usura del pezzo, né verificare, in particolare, se il bloccaggio del pedale potesse avvenire anche in presenza di usura minima e se particolari condizioni ambientali e di usura potessero condizionare il bloccaggio del pedale, poiché non erano più reperibili gli assieme “pedale-acceleratore” con configurazione identica» a quella del veicolo coinvolto nell'incidente.

In sostanza, non è dimostrato il fatto che «il pedale dell'acceleratore della vettura fosse realmente difettoso», e quindi è logico ritenere, osservano i Giudici della Cassazione, che «l'incidente mortale si verificò a causa dell'eccesso di velocità con cui la donna alla guida affrontò la curva della strada», anche tenendo presente il rapporto della Polizia stradale.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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