Effettiva specialità della procura alle liti rilasciata per i ricorsi per Cassazione: la parola alle Sezioni Unite

Francesco Agnino
11 Aprile 2022

Le Sezioni Unite dovranno valutare l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente «topografico».
Massima

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite affinché sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente 'topografico'; laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici; in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di 'collocazione topografica' della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.

Il caso

L'ordinanza in commento origina da processo di esecuzione promosso da una cittadina in possesso di un titolo esecutivo - costituito da un'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati emessa all'esisto di un precedente procedimento esecutivo - ai danni di una banca. L'istituto di credito aveva proposto opposizione ed aveva vinto sia in primo che in secondo grado. Innanzi ai giudici di legittimità è sollevata da parte del creditore la questione relativa alla sussistenza e alla validità della procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente (la banca) al difensore, redatta su un foglio autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, priva di data e riferita genericamente al 'procedimento di cassazione avanti alla Suprema Corte'.

La fattispecie concreta offre lo spunto alla S.C. per un'attenta e completa ricognizione di alcune questioni riguardanti la procura speciale nel ricorso per Cassazione.

La questione

Quando può ritenersi rispettato il requisito della specialità della procura per il giudizio in Cassazione?

Le soluzioni giuridiche

La disciplina della procura speciale per il ricorso in cassazione è contenuta negli artt. 365 c.p.c. (secondo cui il ricorso, indirizzato alla Corte di cassazione, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale), 366 c.p.c. (a mente del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della procura, se conferita con atto separato), 369, comma 2, c.p.c. (che impone, a pena di improcedibilità dell'impugnazione, anche il deposito della procura speciale conferita con atto separato). Si precisa che la nozione di procura speciale contenuta nelle norme che regolano il giudizio di cassazione ha una valenza diversa da quella che figura nell'art. 83 c.p.c.: quest'ultima disposizione designa, in contrapposizione alla «procura generale», la procura relativa ad un determinato giudizio o gruppo di giudizi, mentre gli artt. 365 e ss. c.p.c. stanno invece a sottolineare l'esigenza che la procura sia conferita ex professo con particolare e preciso riferimento alla fase o grado del processo da instaurarsi dinanzi alla Cassazione, in modo che, ogni qualvolta si tratti di adire il giudice di legittimità, la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione della sentenza da impugnare o, comunque, delle peculiari situazioni già determinatesi nel corso delle pregresse fasi processuali.

Occorre - più in particolare - che la procura per il giudizio di cassazione: a) sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata; b) conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata; --c) sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso.

La procura per il giudizio di cassazione si connota per due profili di specialità. Sotto un primo profilo, oggettivo, il mandato speciale deve essere riferibile alla specifica pronuncia impugnata e al giudizio di cassazione che la parte abbia inteso proporre, salvo poi a precisarsi che tale condizione può essere soddisfatta dalla sua stessa collocazione topografica (per la procura a margine: Cass. civ., sez. un., n. 11178/1995; per la procura in calce: Cass. civ., n. 15692/2009), sempre che il contrario non risulti dall'atto.

La Corte di Cassazione distingue a seconda che il mandato sia conferito a margine o in calce al ricorso, o sia invece apposto su foglio separato.

Per la prima ipotesi, è stato affermato (Cass. civ., n. 6334/1994) che qualora la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione della sottoscrizione della parte, presenti sull'originale, non siano stati riportati nella copia notificata, non si determina l'inammissibilità del ricorso, ove la copia contenga la trascrizione o l'indicazione della procura o anche l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione (Cass. civ., n. 10813/1996; Cass. civ., n. 8209/1992; Cass. civ., sez. un., n. 4817/1984), ma con la precisazione che la certezza dell'anteriorità non è ricavabile dalla data del mandato risultante dall'originale, poiché il potere certificante del difensore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. riguarda l'autografia della sottoscrizione e non si estende ad altre formalità e, in particolare, alla data (in tale senso anche Cass. civ., n. 933/1997; Cass. civ., n. 7011/1997). Non sarebbe sufficiente la sola presenza del mandato sull'originale, ove manchi un qualche richiamo o riferimento alla procura sulla copia notificata alla controparte.

Ma per altro filone giurisprudenziale (sempre di legittimità) «la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o in calce al ricorso: in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione» (così Cass. civ., n. 15086/2005; Cass. civ., n. 15354/2004; Cass. civ., n. 13077/2004; Cass. civ., n. 462/1999; Cass. civ., n. 7011/1995). Da tale prospettiva, sembrerebbe superflua qualsiasi indicazione sulla copia, dovendosi far riferimento solo alla presenza della procura sull'originale depositato (come sembra opinare anche Cass. civ., n. 11513/2007), ma ciò nonostante anche in tale occasione non si è mancato tuttavia di evidenziare come sul ricorso notificato fosse effettivamente presente l'annotazione «vi è mandato a margine» che unitamente alla conformità dell'atto all'originale, attestata dall'ufficiale giudiziario vale ad integrare elemento idoneo a far ritenere alla parte l'esistenza del mandato speciale.

Condizioni più restrittive sono state talvolta richieste quando la procura fosse apposta su foglio separato, nel qual caso, dal combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 5 e 369, comma 2, n. 3, c.p.c., si è desunta la necessità di una specifica corrispondenza tra originale e copia notificata del ricorso (Cass. civ., n. 5712/1996; Cass. civ., n. 10821/2000), potendosi tuttavia obiettare che – anche in tal caso – il controllo sull'anteriorità del mandato potrebbe comunque aver luogo direttamente sull'originale, che deve essere ugualmente depositato in cancelleria nel termine dell'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità.

I Giudici di legittimità hanno dato atto del risalente orientamento delle Sezioni Unite secondo cui quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere.

Detto indirizzo rappresenta, secondo quanto riferito nell'ordinanza in commento, il punto di equilibrio tra due orientamenti contrastanti relativamente alla collocazione 'topografica' della procura speciale.

Tuttavia, in tempi più recenti, si sono andati affermando indirizzi rigorosi, in base ai quali è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

Secondo il nuovo orientamento - «quanto meno implicitamente» - sembra presupporre un diverso trattamento per le due ipotesi: procura a margine o in calce al ricorso e procura su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso stesso, «anche se ai soli fini della valutazione del criterio di specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c.».

In questo quadro si inseriscono poi le specificità del processo civile telematico «che ha portato e presumibilmente porterà, di fatto, alla drastica riduzione delle ipotesi di procure rilasciate effettivamente in calce o a margine del ricorso e di procure su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso». Esse saranno infatti saranno sostituite dalle ipotesi della procura «su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto», nonché della procura conferita su supporto cartaceo di cui può essere trasmessa dal difensore «la copia informatica autenticata con firma digitale». Modalità queste ultime che in prospettiva «dovrebbero diventare quelle tendenzialmente esclusive».

Osservazioni

In definitiva è scattato il rinvio alle Sezioni Unite perché: a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico"; b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici; c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.

L'intervento delle Sezioni Unite sul tema è necessario attesa la necessità che siano più nettamente definite le regole formali e i criteri che condizionano l'ammissibilità del ricorso anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l'accesso al processo, oltre che nell'ottica di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall'art. 6 CEDU (così Cass. civ., sez. un., 26338/2017), considerando come le opposte soluzioni interpretative delineate in via alternativa nel senso dell'abbandono dell'indirizzo sulla specialità della procura per mera collocazione topografica ovvero nel senso della completa e totale estensione di esso determinerebbero minori possibilità di difformità interpretative.

Nel primo caso, infatti, sarebbe sempre e comunque necessario che la procura per il giudizio di cassazione risulti speciale in base al suo contenuto - dovendo quindi sempre indicare o individuare con assoluta certezza il giudizio per il quale viene rilasciata - mentre nel secondo caso basterebbe verificare che il difensore abbia correttamente effettuato l'operazione di 'congiunzione' o 'allegazione' della procura al ricorso cui accede, in tal modo implicitamente attestando, secondo le modalità previste dalla legge, di avere sottoposto il ricorso stesso, già completo, all'esame della parte, che ha avuto quindi la possibilità di prenderne visione.

Riferimenti
  • M. Summa, Alle Sezioni Unite la questione relativa all'effettiva 'specialità' della procura alle liti rilasciata per i ricorsi in Cassazione, in Diritto & Giustizia, fasc. 43, 2022, 7;
  • F. Machina Grifeo, Giudizio in Cassazione, alle Sezioni Unite le caratteristiche della procura difensiva, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com.