Unione civile e permessi ex L. n. 104/1992
11 Aprile 2022
La parte di un'unione civile entro quali limiti può richiedere il godimento dei permessi previsti dalla L. n. 104/1992 per l'assistenza di un parente dell'altra parte dell'unione?
In quanto l'art. 78 c.c., che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell'altro, non è espressamente richiamato dalla L. n. 76/2016, l'INPS aveva escluso che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra si costituisse un rapporto di affinità (circolare n. 38/2017), sicché i permessi di cui alla L. n. 104/1992 potevano essere usufruiti solo nel caso in cui l'assistenza fosse stata prestata all'altra parte dell'unione e non anche ad un parente dell'unito.
Tale posizione è stata recentemente rivista dall'INPS con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022. L'orientamento precedente, sebbene conforme al dato testuale della Legge, risultava in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale che, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento, vieta le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l'occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione (Direttiva 2000/78/CE).
Pertanto, alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell'Unione europea nei confronti della normativa nazionale, l'Istituto ha indicato le istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 in favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile. |