Nuovo contratto a termine, superamento della durata massima del rapporto e conciliazione

11 Aprile 2022

Conciliazione successiva all'impugnazione di un contratto a tempo determinato per l'illegittima apposizione del termine...

Conciliazione successiva all'impugnazione di un contratto a tempo determinato per l'illegittima apposizione del termine: è applicabile l'art. 2113 c.c. se, in sede conciliativa, è stata prevista la stipulazione di un ulteriore contratto a termine, con superamento del limite massimo stabilito dei 24 mesi?

Suscettibili di rinuncia sono solo i diritti già entrati nel patrimonio sicché, laddove sia stato illegittimamente apposto un termine al contratto di lavoro, può ritenersi incluso nel patrimonio del lavoratore il diritto ad ottenere la conversione del contratto stesso.

Se al momento della conciliazione le parti stabiliscono la stipulazione di un ulteriore contratto a tempo determinato con il quale venga superato limite massimo stabilito dall'art. 19 D.lgs. n. 81/2015, non potrà ritenersi già entrato nel patrimonio del lavoratore il diritto di far valere l'illegittimità che sarebbe derivata da detto superamento e le conseguenze a ciò connesse (conversione del rapporto - risarcimento del danno se datore pubblico).

Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità di rinunciare ad un diritto non dopo averlo già acquisito, ma nell'atto in cui lo si acquisisce, sostanzialmente impedendo, con un atto dispositivo, il sorgere del diritto stesso.

In tale ipotesi, piuttosto che di una rinuncia, si configurerebbe un atto di regolazione con cui le parti hanno disciplinato il loro nuovo rapporto a termine in modo difforme dalla norma imperativa, con conseguente nullità.

Inconferente sarebbe il richiamo all'art. 19, co. 3, D.lgs. n. 81/2015, richiedendo esso l'osservanza di un preciso procedimento e non ammettendo, in ragione della sua eccezionalità, un'interpretazione in via analogica.

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