Atti conferimento di azienda e di cessione delle partecipazioni: si tratta di negozi giuridici distinti ai fini dell’art. 20 TUR

La Redazione
11 Aprile 2022

Gli atti di conferimento d'azienda e di cessione della totalità delle quote non possono essere automaticamente riqualificati come unico negozio di cessione del ramo aziendale, stante la diversità degli effetti giuridici prodotti.

Gli atti di conferimento d'azienda e di cessione della totalità delle quote non possono essere automaticamente riqualificati come unico negozio di cessione del ramo aziendale, stante la diversità degli effetti giuridici prodotti.

Ed è proprio per la diversità dei due negozi che nell'applicazione dell'art. 20 Tur (così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 con norma di interpretazione autentica e, quindi, di portata retroattiva) si deve aver riguardo al contenuto e agli effetti che emergono dall'atto, senza possibilità né di utilizzare elementi estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli che risultano dalla concreta realizzazione della volontà delle parti.

Ne consegue, quindi, che i negozi in questione, in quanto da considerare separatamente, scontano l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

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