È diffamazione insinuare il cattivo operato dell'amministratore di Condominio tramite mail
11 Aprile 2022
Con sentenza del 2021, il Tribunale di Torino aveva confermato la pronuncia del Giudice di Pace nei confronti di C.S. responsabile del reato di diffamazione nei confronti del condomino R.M. sull'operato dell'amministratore dello stabile. Avverso la sentenza del Tribunale di primo grado C.S. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Il ricorso è inammissibile. Con il principale motivo di doglianza l'imputata lamentava che l'episodio diffamatorio avvenuto via e-mail difettasse sia dell'elemento oggettivo del reato di diffusione della comunicazione a più persone, che di quello soggettivo dell'intenzione di ledere la reputazione altrui. Infatti, secondo C.S. la e-mail incriminata era indirizzata ad altro condomino dello stabile e solo in un secondo momento inoltrata a R.M. Il motivo eccepisce di fatto sia la mancanza del requisito della destinazione del messaggio a più persone, sia il difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. A tal proposito il Collegio sottolinea che «l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della “comunicazione con più persone” anche nell'ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mila sia consentito almeno ad un altro soggetto, ai fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza, salva l'esplicita indicazione di riservatezza» (Cass. n. 522/2016). Pertanto, anche in caso di inoltro della comunicazione con posta ordinaria si può lecitamente ritenere la sussistenza del requisito oggettivo al fine della configurazione del reato di diffamazione della “comunicazione con più persone”, anche nel caso in cui l'invio della e-mail fosse diretto ad una sola determinata persona. D'altronde, specifica il Collegio che: «l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria» (Cass. n. 44980/2012). Alla luce di queste conclusioni la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it |