Il presupposto soggettivo della composizione negoziata: criticità irrisolte

Filippo Lamanna
13 Aprile 2022

L'Autore svolge alcune riflessioni sul nuovo istituto della composizione negoziata in relazione alla composizione assistita della crisi prevista nel Codice della crisi, soffermandosi in particolare sul presupposto soggettivo per accedere a tali procedure ed evidenziando alcune criticità.

Un punto a favore della composizione negoziata di nuovo conio rispetto alla composizione assistita della crisi che era prevista dal Codice della crisi si può attribuire quanto al presupposto soggettivo, poiché mentre quest'ultima non avrebbe potuto trovare applicazione alle grandi imprese, ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, alle banche, alle società quotate e a vari altri tipi di società indicati specificamente nell'art. 12, alla composizione negoziata, invece, può almeno teoricamente accedere qualunque imprenditore, commerciale o agricolo, di qualunque dimensione esso sia, sia sopra che sotto-soglia, ed anche se appartenente ad un gruppo d'imprese, ipotesi che è, quindi, anche la prima inedita anticipazione della disciplina dettata ex novo dal Codice della crisi per i gruppi, e che viene dal decreto regolata, come per le imprese sotto-soglia, solo con qualche piccola specificazione rispetto al modello standard di composizione.

Peraltro, nel momento stesso in cui l'accesso è stato esteso anche alle imprese sotto-soglia, anticipandosi una possibilità prevista dal Codice della crisi, queste imprese possono fruire per la prima volta anche della possibilità di bloccare le procedure esecutive che l'attuale L. 3/2012 sul sovraindebitamento non prevede affatto durante la fase delle trattative stragiudiziali con i creditori.

In base alla L. 3/2012, infatti, per poter beneficiare dell'ombrello protettivo le imprese sotto-soglia devono necessariamente presentare una domanda completa di proposta, di piano e di documentazione, non essendo consentito, nel sovraindebitamento, depositare domande in bianco (ovvero con riserva).

Naturalmente questo, e più in generale l'ampliamento soggettivo di accesso alla composizione negoziata, potrebbe essere un grande vantaggio per le imprese in crisi, ma non necessariamente potrebbe essere apprezzato allo stesso modo da parte dei creditori.

A parte ciò, credo peraltro necessario segnalare quella che, a mio modesto parere, è una duplice lacuna.

Da un lato, infatti, l'art. 2 D.L. 118/2021, che sembra aprire in modo indistinto l'accesso alla composizione negoziata a qualunque impresa, non specifica, come invece sarebbe stato forse opportuno per maggiore chiarezza, che a tale strumento non possono accedere gli enti pubblici, come invece è certamente da ritenere, non solo perché, di norma, essi sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, che è un requisito necessario per poter formulare la domanda di nomina dell'esperto tramite la piattaforma telematica nazionale, ma anche e soprattutto nella prospettiva dell'inserimento delle norme del D.L. 118/2021 nel Codice della crisi, giusta la bozza di secondo correttivo elaborata dalla Commissione Pagni e approvata dal Governo il 17 marzo 2022.

Infatti, per l'art. 1, comma 1, del Codice, restano esclusi dalla sua disciplina, appunto, gli enti pubblici (ma non le società pubbliche, a loro volta soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese, e quindi astrattamente legittimate anche ad avvalersi della composizione negoziata).

Dall'altro lato, mi sembra emerga un difetto di coordinamento tra l'art. 2 e l'art. 11 D.L. 118/2021.

La prima norma prevede la possibilità di accesso per qualunque tipo di impresa (salvo appunto quanto appena detto circa l'implicita esclusione degli enti pubblici), ma l'art. 11, che elenca – tra le ipotesi di sbocco della composizione negoziata – anche le procedure concorsuali liquidative come fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, non indica anche le speciali procedure applicabili alle imprese bancarie, assicurative ecc., che invece potrebbero teoricamente accedere alla composizione negoziata.

Chiaro dunque che, se - come sembra ormai certo – la composizione negoziata andrà a sostituire la composizione assistita della crisi nel prossimo Codice della crisi che verrà integrato e corretto entro il prossimo mese di maggio, occorrerà allora modificare ed integrare anche la norma che indica le procedure in cui può sfociare la composizione negoziata, estendendola in funzione delle speciali procedure cui sono soggette le imprese bancarie, assicurative ecc.

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