Notifica del gravame al procuratore costituito della società estinta in primo grado
13 Aprile 2022
In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avverso una S.r.l., la Corte d'appello, pronunciando sul gravame proposto dall'originaria opponente, lo dichiarava inammissibile poiché notificato alla società estinta, nel corso del giudizio di primo grado, per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese.
Il giudice osservava che la notifica era stata effettuata a soggetto non evocabile in lite perché non più esistente come evincibile dal Registro delle Imprese e che tale circostanza non poteva essere superata, per quanto d'interesse, dal fatto che la notifica fosse stata effettuata al difensore costituito in primo grado.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l'opponente, evidenziando che la mancata dichiarazione dell'evento della cancellazione della società in primo grado da parte del relativo difensore, rendeva la notifica del gravame a quest'ultimo rituale in ragione dell'ultrattività del mandato.
La S.C. ha ritenuto il ricorso fondato, dando continuità all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità nel 2014 (cfr. Cass. civ., n. 15295/2014, conf. da Cass. civ., n. 19533/2014; n. 710/2016; 10964/2018), secondo cui la morte o la perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui.
In altri termini, in caso di morte o di perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.
Risulta così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. |