Incompletezza dell'informativa alle rappresentanze sindacali e licenziamento collettivo limitato ad una sede
13 Aprile 2022
Può ritenersi viziata da incompletezza – con conseguenze illegittimità del licenziamento collettivo – l'informativa che non indichi le ragioni per cui i lavoratori adibiti ad una determinata sede non possano essere collocati presso un'altra, anche se ciò costituisce un elemento informativo non richiesto espressamente dalla Legge?
La specificazione delle ragioni che giustificano la limitazione della riduzione del personale ad una sola unità produttiva, così come l'indicazione dell'impossibilità di una diversa adibizione presso sedi diverse, deve ritenersi rientrante nel più vasto obbligo informativo avente ad oggetto i motivi per i quali non è stato possibile adottare misure alternative al licenziamento.
Nel caso specifico, la incompletezza informativa sarebbe collegata anche alla mancata indicazione delle ragioni di limitazione della platea dei licenziandi, difetto che di per sé solo - in linea con la giurisprudenza di legittimità - è idoneo a determinare l'illegittimità dei licenziamenti intimati.
Si rammenta, infatti, che mediante la comunicazione preventiva, con la quale è dato inizio alla procedura di licenziamento collettivo, il datore deve compiutamente adempiere all'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4, co. 3 L. n. 223/91, in maniera tale da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare consapevolmente e pienamente un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative.
Ne consegue che l'incompletezza delle informazioni la quale abbia potuto condizionare la fase di confronto con le oo.ss., nonché il c.d. controllo ex ante da parte delle stesse, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura. |