Società cooperative in l.c.a.: la dichiarazione di insolvenza non è incostituzionale
14 Aprile 2022
Infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 202, comma 1, l.fall., nella parte in cui prevede che il tribunale debba accertare lo stato di insolvenza di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, anche in assenza dei requisiti dimensionali richiesti per il fallimento di un'analoga società lucrativa. La vicenda. Con ordinanza del 25 gennaio 2021, il Tribunale ordinario di Udine, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 1, l.fall., «nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa». Ad avviso del rimettente, esponendo la cooperativa “sotto-soglia” a un accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, viceversa precluso per l'impresa lucrativa di analoga entità, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 45 Cost., perché la disparità di trattamento non avrebbe giustificazione alcuna e contraddirebbe il favor legis per lo sviluppo della cooperazione. La norma contestata prevede l'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della l.c.a. (così come l'art. 195 ne dispone l'accertamento in caso non sia ancora stata aperta la l.c.a.). La decisione. La Corte Costituzionale, ritenendo non fondate le questioni, afferma che, tanto nel corso fisiologico della sua esistenza, quanto nella fase patologica della crisi, la società cooperativa, quand'anche esercente un'attività commerciale, non è perfettamente assimilabile a una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parità di trattamento tra operatori economici. L'assoggettabilità della cooperativa esercente attività commerciale alla procedura di l.c.a. è indice sicuro della persistente rilevanza pubblicistica del tipo societario. L'evocazione del parametro di cui all'art. 3 Cost. risulta quindi impropria, in quanto gli estremi in comparazione sono eterogenei. Le soglie fissate dagli artt. 1, comma 2, e 15, comma 9, l.fall., concernono la dichiarazione di fallimento, mentre l'art. 202 della medesima legge riguarda la dichiarazione di insolvenza, e l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società in liquidazione coatta amministrativa non può essere comparato con la dichiarazione di fallimento. In conclusione, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Udine.
|