Il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica
14 Aprile 2022
Massima
La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa Il caso
Tizia, in qualità di coobbligata con il marito Caio, quali fideiussori della società Alfa, a garanzia della regolare esecuzione di un contratto di appalto di servizi, fu intimata dalla Assicurazione, titolare della polizza fideiussoria a garanzia del contratto, di pagare la somma versata dalla compagnia in conseguenza della risoluzione, per grave inadempimento dell'appaltatore, del contratto di appalto stipulato dalla società. Fu emesso decreto ingiuntivo cui Tizia fece opposizione, allegando di aver ignorato l'esistenza del credito, la polizza fideiussoria e l'atto di coobbligazione, prodotto dalla compagnia in forma telematica, recante una sua firma che l'interessata provvide a disconoscere. La Assicurazione, costituendosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, confermò di volersi avvalere della scrittura privata sottoscritta da Tizia, propose istanza di verificazione e, contestualmente, depositò in giudizio l'originale della scrittura. Alla prima udienza Tizia non provvide a disconoscere l'originale ma si limitò a contestare quanto dedotto dalla Assicurazione nella propria comparsa di costituzione e risposta. Tizia lasciò, inoltre, decorrere i termini per la prima e la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, senza disconoscere l'originale depositato dalla Assicurazione. Conseguentemente il Tribunale, rilevato che l'opponente non aveva disconosciuto l'originale della scrittura privata né alla prima udienza né entro il termine di cui all'art. 183 c.p.c., ritenne che detto documento fosse stato tacitamente riconosciuto ai sensi dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 e rigettò l'opposizione. La Corte d'Appello, adita da Tizia, confermava la correttezza della decisione di primo grado, che aveva ritenuto tacitamente riconosciuta la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata, in assenza di formale disconoscimento dell'originale nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento. Avverso tale sentenza Tizia proponeva ricorso per cassazione. La questione
La questione esaminata dalla Cassazione afferisce agli oneri incombenti su chi intende procedere al disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica. Le soluzioni giuridiche
È noto che, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale, atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso (Cass. civ., sez. II, 03/12/2019, n. 31514). Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e art. 215 c.p.c., comma 2, dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all'originale, dall'onere di insistere nello stesso, una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un "quid novi" nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza (Cass. civ., sez. II, 11/04/2002, n. 5189). Dunque, la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa (Cass. civ., sez. II, 16/10/2020, n. 22577; Cass. civ., sez. I, 06/08/2015, n. 16551). Osservazioni
Il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. ha come oggetto l'autenticità materiale della sottoscrizione: nega non già l'esistenza del documento ma la imputazione personale del fatto da esso rappresentato. Il disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. nega, invece, l'esistenza di un documento originale o di un originale dai contenuti identici a quelli della copia e tale negazione, qualora probatoriamente non vinta, impedisce l'utilizzazione della copia come mezzo di prova in modo del tutto indipendente dalla autenticità o meno della sottoscrizione ivi figurante. A tali diversi ambiti delle due distinte eccezioni difensive corrisponde una diversità del regime processuale di formazione della prova documentale, nel senso che mentre l'accertamento di conformità all'originale ovvero di utilizzabilità probatoria della copia può costituire il risultato di qualsiasi mezzo di prova, diversamente l'accertamento di autenticità della sottoscrizione e con esso l'utilizzazione probatoria della scrittura può conseguirsi soltanto con l'esito positivo di quel particolare mezzo di prova costituito dal procedimento di verificazione, attivabile su esplicita e formale istanza della parte interessata. Da tali differenze di oggetto e di effetti processuali proprie dei due tipi di disconoscimento consegue che l'uno non può considerarsi equipollente o comprensivo dell'altro, sia per esigenze di ordine logico sia per esigenze di chiarezza del contraddittorio, evidente essendo che contestazioni formulate in modo generico ed indistinto non consentono alla controparte di orientare la corrispondente attività difensiva, di talché il disconoscimento deve avvenire mediante dichiarazione esplicita di chiaro e specifico contenuto. La produzione dell'originale della scrittura privata, prodotta in prima battuta in copia fotostatica, costituisce un quid novi nell'acquisizione probatoria che sostituisce e, nel contempo, elide ogni valenza della copia fotostatica precedentemente prodotta, che viene a perdere rilevanza autonoma nel processo in ragione della produzione del documento originale. Conseguentemente, la parte ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, non potendo valere un disconoscimento di sottoscrizione effettuato in relazione alla fotocopia atteso che la copia stessa perde ogni rilievo una volta prodotto l'originale. Riferimenti
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