Mala gestio degli amministratori di società in house: la giurisdizione contabile può concorrere con quella ordinaria

La Redazione
14 Aprile 2022

Sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di una società in house, per il danno arrecato dalla mala gestio dei suoi amministratori, non è esclusa la giurisdizione ordinaria, che può anzi concorrere con quella contabile, in termini di alternatività.

Sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di una società in house, per il danno arrecato dalla mala gestio dei suoi amministratori, non è esclusa la giurisdizione ordinaria, che può anzi concorrere con quella contabile, in termini di alternatività.

L'art. 12 TUSP, nel far salva per le società in house la giurisdizione contabile, non nega che l'azione di responsabilità possa essere esperita dalla danneggiata avanti al giudice ordinario, secondo le regole codicistiche.

La configurazione normativa della società in house come articolazione interna alla P.A. comporta che l'attività dei suoi organi – i quali non possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti del solo munus privato derivante dal rapporto negoziale di amministrazione – non possa considerarsi riconducibile ad un soggetto privato dotato di autonomia soggettiva, ma resti sostanzialmente imputata alla stessa P.A., con la conseguenza che il danno arrecato dagli organi sociali di società in house rileva necessariamente come danno al patrimonio dell'ente pubblico, il che radica la giurisdizione della Corte dei conti sulla relativa azione di responsabilità. Ma ciò non significa che in tali casi la giurisdizione contabile si ponga in termini di esclusività: è pur sempre possibile un concorso tra la giurisdizione della Corte dei Conti e quella ordinaria.

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