Il pedone distratto inciampa a causa di un tombino sporgente? Il Comune non deve risarcire
14 Aprile 2022
Un pedone, inciampato sulla sporgenza di un tombino e caduto a terra, agisce nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento. Se il Tribunale gli riconosce un risarcimento di 47.000 euro, la Corte d'Appello invece attribuisce la caduta al comportamento imprudente del danneggiato, posto che la disconnessione del tombino era ben visibile al momento dell'incidente e che il pedone avrebbe dovuto adottare un normale grado di diligenza (richiesto dal generale principio di autoresponsabilità). Avverso la decisione propone ricorso il pedone, lamentando che vendo la Corte di merito abbia aderito ad una nozione di caso fortuito che si identifica con l'accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode.
La Cassazione, rigettando il ricorso, ribadisce che “in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” Dunque, quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. In questa ottica «non poteva ritenersi prevedibile il comportamento della donna che», sottolineano i Giudici, «in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi, con ordinaria diligenza, della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, ha invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo ed è andata ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione». |