Presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di p.c.
15 Aprile 2022
La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato la querela di falso proposta da (omissis).
Per il giudice l'attore non aveva offerto alcuna prova a sostegno della domanda, essendosi limitato, in sede di p.c. in primo grado, ad un generico richiamo dei mezzi istruttori in precedenza richiesti, e lo stesso aveva fatto in appello.
Il ricorrente censurava tale provvedimento in sede di legittimità, per non aver la Corte territoriale tenuto conto del contegno processuale della parte, dal quale emergeva la volontà di insistere nelle istanze istruttorie in precedenza formulate.
La S.C. ha accolto il ricorso, offrendo un quadro di come il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di p.c., venga prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di legittimità.
Per costante giurisprudenza «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, in sede di p.c., senza limitarsi ad un generico richiamo dei precedenti atti difensivi, poiché diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione». (Cass. civ., n. 33103/2021; n. 5741/2019).
Tuttavia, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata ed improntata alla tutela del diritto di difesa, tale principio deve essere necessariamente coordinato con altri principi affermati dalla giurisprudenza.
In particolare, è stato affermato che «la presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di p.c., non può prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta pretermessa» (Cass. civ., n. 1603/2012).
Nel caso di specie la Corte d'appello non si è attenuta agli indicati principi, limitandosi semplicemente al riscontro della mancata specifica riproposizione in sede di p.c. delle istanze istruttorie già formulate, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione. |