Licenziamento collettivo e puntualità della comunicazione ai lavoratori

15 Aprile 2022

La disciplina dettata dalla L. n. 223/91 rappresenta una garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, destinata ad operare su un duplice piano di tutela: quello delle prerogative sindacali e quello delle garanzie individuali dei lavoratori...

Una volta stabiliti in sede di confronto sindacale i criteri di scelta, il datore deve comunque indicare specificamente, nella comunicazione del licenziamento ai lavoratori interessati dalla procedura di riduzione del personale, le modalità di applicazione dei suddetti criteri ovvero ciò configurerebbe una mera irregolarità formale?

La disciplina dettata dalla L. n. 223/91 rappresenta una garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, destinata ad operare su un duplice piano di tutela: quello delle prerogative sindacali e quello delle garanzie individuali dei lavoratori.

La procedura ivi regolata, infatti, è funzionale ad un controllo ex ante da parte delle oo.ss. circa criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma assicura altresì al singolo lavoratore, potenzialmente interessato dalla riduzione del personale, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro.

In forza dell'art.4, co. 9 L. n. 223/91 e tenuto conto di quanto sopra, il datore è tenuto ad indicare puntualmente non solo modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali gli stessi criteri sono stati applicati. Solo in questo modo è offerto un parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli, tenuto conto che l'indicazione astratta del loro contestuale operare non è sufficiente a dar conto di come gli stessi dovessero essere applicati con modalità trasparenti e verificabili.

Sotto il profilo sanzionatorio, per i lavoratori assunti successivamente al 7 marzo 2015, la disciplina di riferimento è l'art. 10 D.lgs. n. 23/2015 (tutela indennitaria).

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