Le scale condominiali sono parti comuni

Redazione scientifica
15 Aprile 2022

Condannati i proprietari di un appartamento sito in un Condominio, i quali si erano appropriati del pianerottolo e della rampa di scale impedendo in tal modo l'accesso alla terrazza comune agli altri condomini.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame della Corte d'Appello riguarda il ricorso presentato dai proprietari di un immobile sito al primo piano di un Condominio avverso i lavori edilizi realizzati dai proprietari del secondo e ultimo piano dello stabile. In particolare, i proprietari dell'appartamento del primo piano contestavano agli inquilini del secondo piano di aver spostato la porta di ingresso del loro appartamento, appropriandosi in tal modo di parte del pianerottolo e della rampa di scale che conduceva alla scalinata esterna, che consentiva l'accesso alla terrazza a livello, dove era collocata l'antenna televisiva centralizzata, e che, dopo i lavori, non era più utilizzabile dalle unità immobiliari sottostanti.

A loro volta, i proprietari del secondo piano invocavano una scrittura privata sottoscritta tra le parti, che affermava la natura non condominiale del pianerottolo e della rampa di scale e che consentiva la possibilità di modifica dei luoghi.

La Corte d'Appello accoglie il ricorso, affermando l'impossibilità di ritenere le scale e il pianerottolo come beni non condominiali: le scale ed i pianerottoli, infatti, rientrano tra i beni comuni come individuati dall'art. 1117 c.c., e pertanto restano comuni, anche laddove siano stati realizzati da uno solo degli originari comproprietari (Cass. civ., n. 4372/2015).

A sostegno di ciò, i Giudici invocano la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha già avuto modo di precisare la natura comune del bene, anche nel caso in cui le rampe di scala, con il pianerottolo, integranti l'ultima parte della scala condominiale, siano poste fra l'ultimo piano dell'edificio e le relative soffitte sottotetto, appartenenti ad un unico proprietario, e ciò sulla base della considerazione per cui «le scale sono, in sé, una struttura essenziale del fabbricato e servono a tutti i condomini di questo come strumento indispensabile per l'esercizio del godimento della relativa copertura» (Cass. civ., n. 4664/2016).

Le scale, dunque, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 c.c., per tutti i condomini, anche per i proprietari degli appartamenti dei piani inferiori, che ne usufruiscono per la conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.

Da ciò deriva, nel caso in esame, che tutti i condomini sono comproprietari delle rampe di scale e dei pianerottoli, sicché «tutti i condomini, nessuno escluso, hanno diritto di accedere al solaio di copertura dello stabile attraverso la scalinata esterna».

Ad ogni modo, per i Giudici la scrittura privata sottoscritta dai convenuti pare «senza alcun dubbio aver ingenerato la convinzione negli appellanti di essere autorizzati ad eseguire le opere edilizie in quanto proprietari esclusivi dei beni oggetto di causa, sicché ricorrono giusti motivi per operare la compensazione integrale delle spese».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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