Class action: istituito l’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l’azione
19 Aprile 2022
Pubblicato in GU (n. 86, 12 aprile 2022) il D.M. Giustizia n. 27/2022 che istituisce l'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe di cui all'art. 840-bis c.p.c., nonchè l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c. Il decreto entra in vigore il 27 aprile 2022.
L'elenco delle organizzazioni e associazioni è «pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e contiene i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonche' l'eventuale cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate» (art. 2).
Costituiscono requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell'elenco (art. 3): a) essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco; b) avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro; d) avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale; e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attività statutarie attraverso: 1) articolazioni territoriali; 2) disponibilità di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall'assenza di alcuna forma di pubblicità anche indiretta; 3) attività costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi; 4) adozione di iniziative pubbliche; f) operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite dal d.lgs. 117/2017; g) prevedere requisiti di onorabilità degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall'art. 13 del d.lgs. 58/1998; h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi.
Quanto al contenuto e alle modalità di presentazione della domanda (art. 4), le organizzazionie associazioni che intendono iscriversi nell'elenco devono presentare la domanda utilizzando il modello a tal finepubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o con firma elettronica qualificata, e deve contenere l'indicazione: a) della denominazione dell'organizzazione o associazione; b) della sede legale; c) del codice fiscale; d) dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o associazione. La domanda reca altresi' l'attestazione, resa dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3, comma 1. Essa è redatta e presentata esclusivamente per via telematica mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui l'organizzazione o associazione è titolare ed è inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente dedicato dalla Direzione generale. Deve essere corredata da alcuni documenti indicati dall'art. 4, comma 4.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'organizzazione o l'associazione richiedente provvede al versamento di un contributo di Euro 200 (art. 5) mentre per il mantenimento dell'iscrizione l'organizzazione o l'associazione provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al versamento di un contributo di Euro 100 (art. 5, comma 2).
Per quanto concerne il mantenimento dei requisiti e dell'iscrizione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni o le associazioni iscritte fanno pervenire alla Direzione generale, con le modalità di cui all'art. 4, i documenti indicati dall'art. 7 (art. 7).
Il decreto entra in vigore il 27 aprile 2022. |