Class action: istituito l’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l’azione

Redazione scientifica
19 Aprile 2022

Pubblicato in GU (n. 86, 12 aprile 2022) il D.M. Giustizia n. 27/2022 che istituisce l'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe di cui all'art. 840-bis c.p.c., nonchè l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c. Il decreto entra in vigore il 27 aprile 2022.

Pubblicato in GU (n. 86, 12 aprile 2022) il D.M. Giustizia n. 27/2022 che istituisce l'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe di cui all'art. 840-bis c.p.c., nonchè l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c. Il decreto entra in vigore il 27 aprile 2022.

L'elenco delle organizzazioni e associazioni è «pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e contiene i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonche' l'eventuale cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate» (art. 2).

Costituiscono requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell'elenco (art. 3):

a) essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;

b) avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro;

d) avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale;

e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attività statutarie attraverso:

1) articolazioni territoriali;

2) disponibilità di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall'assenza di alcuna forma di pubblicità anche indiretta;

3) attività costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi;

4) adozione di iniziative pubbliche;

f) operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite dal d.lgs. 117/2017;

g) prevedere requisiti di onorabilità degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall'art. 13 del d.lgs. 58/1998;

h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi.

Quanto al contenuto e alle modalità di presentazione della domanda (art. 4), le organizzazionie associazioni che intendono iscriversi nell'elenco devono presentare la domanda utilizzando il modello a tal finepubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o con firma elettronica qualificata, e deve contenere l'indicazione:

a) della denominazione dell'organizzazione o associazione;

b) della sede legale;

c) del codice fiscale;

d) dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o associazione.

La domanda reca altresi' l'attestazione, resa dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3, comma 1.

Essa è redatta e presentata esclusivamente per via telematica mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui l'organizzazione o associazione è titolare ed è inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente dedicato dalla Direzione generale.

Deve essere corredata da alcuni documenti indicati dall'art. 4, comma 4.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'organizzazione o l'associazione richiedente provvede al versamento di un contributo di Euro 200 (art. 5) mentre per il mantenimento dell'iscrizione l'organizzazione o l'associazione provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al versamento di un contributo di Euro 100 (art. 5, comma 2).

Per quanto concerne il mantenimento dei requisiti e dell'iscrizione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni o le associazioni iscritte fanno pervenire alla Direzione generale, con le modalità di cui all'art. 4, i documenti indicati dall'art. 7 (art. 7).

Il decreto entra in vigore il 27 aprile 2022.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.