Illegittima la sospensione del sanitario non vaccinato se fruisce di congedo per assistenza genitoriale

Redazione scientifica
13 Aprile 2022

L'art. 4, comma 1, d.l. 44/2021 stabilisce una stretta correlazione tra obbligo vaccinale, attuale e concreto esercizio della professione e svolgimento della prestazione lavorativa, incompatibile con il regime di sospensione della prestazione, da qualunque causa esso discenda (congedo per maternità o per assistenza genitoriale, malattia etc.).

L'art. 4, comma 1, del d.l. 44/2021 prevede che la vaccinazione anti covid-19 sia requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. Emerge evidente che vi debba dunque essere una stretta correlazione tra obbligo vaccinale, attuale e concreto esercizio della professione e svolgimento della prestazione lavorativa. Tale correlazione viene meno nel caso di sospensione della prestazione, da qualunque causa esso discenda (congedo per maternità o per assistenza genitoriale, malattia etc.).

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