Il CNDCEC sulla formazione degli elenchi degli esperti per la composizione negoziata della crisi

La Redazione
20 Aprile 2022

Il CNDCEC tramite il canale Pronto Ordini è intervenuto in tema di formazione degli elenchi degli esperti per la composizione negoziata rispondendo ad alcuni quesiti sul tema posti dagli Ordini locali tramite il canale Pronto Ordini e ha fornito alcuni chiarimenti (PO 14 aprile 2022, nn. 21, 24 e 40)

Il CNDCEC tramite il canale Pronto Ordini è intervenuto in tema di formazione degli elenchi degli esperti per la composizione negoziata rispondendo ad alcuni quesiti sul tema posti dagli Ordini locali tramite il canale Pronto Ordini e ha fornito alcuni chiarimenti (PO 14 aprile 2022, nn. 21, 24 e 40)

Il primo chiarimento esclude che la collaborazione svolta durante il tirocinio professionale e, successivamente all'abilitazione, l'affiancamento ad un Collega possano essere considerati esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti. Essendo effettuate durante il tirocinio professionale, non possono, infatti, essere valutate perché il tirocinante non è ancora un professionista. Non da ultimo, non sono valutabili, ai detti fini, attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi i quali risultano i soggetti personalmente incaricati e, conseguentemente, responsabili dell'operazione di ristrutturazione (in luogo dell'aspirante esperto).

Inoltre, il CNDCEC chiarisce che, a decorrere dal 29 dicembre 2021 (data di pubblicazione delle Linee di Indirizzo da parte del Ministero della Giustizia), gli Ordini professionali valutano le domande presentate dai professionisti alla luce delle indicazioni fornite nelle Linee di indirizzo stesse.

Qualora l'Ordine non abbia ancora deliberato sulle domande presentate dai professionisti prima del 29 dicembre 2021 e non abbia comunicato alla CCIAA i nominativi dei professionisti, tale valutazione sarà condotta sulla base delle indicazioni ministeriali.

Per le domande presentate da professionisti che non vantino le due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale o della crisi di impresa o che siano carenti delle informazioni o della documentazione espressamente individuate nelle Linee di indirizzo ministeriali, l'Ordine potrà chiedere l'integrazione della domanda per dimostrare il possesso di tutti i requisiti.

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