Versamento contributi previdenziali del collaboratore: non si applica l'art. 2116 co. 1 c.c.
20 Aprile 2022
Lavoratore co.co.co., iscritto alla Gestione separata, e onere del versamento dei contributi in capo committente anche per la quota a carico del prestatore: opera il principio di automaticità di cui al primo comma dell'art. 2116 c.c.?
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore è estraneo al rapporto contributivo, il quale si costituisce esclusivamente tra il datore e l'ente previdenziale (art. 2115 c.c.).
Diversa è la posizione dei lavoratori autonomi titolari di rapporti di co.co.co.: l'art. 2, L. n. 335 /1995, oltre a prevedere l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata (comma 26), demanda ad un decreto ministeriale di definire "le modalità ed i termini per il versamento del contributo" e di prevedere, "ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata” (comma 30).
Ciò comporta che personalmente obbligati al pagamento siano gli iscritti alla Gestione separata, configurando la previsione legale un accollo ex lege limitatamente a quella parte di contributo posta a carico del committente.
Ciò non si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. n. 281 del 1996, il quale prevede che il versamento sia effettuato dai committenti.
La disposizione regolamentare, infatti, va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo a suo carico, ma senza che rispetto al rapporto contributivo possa ritenersi sussistente un'equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato.
Pertanto, sebbene possa ritenersi legittima l'estensione ai titolari di rapporti di co.co.co., che non abbiano il dominio pieno del rapporto contributivo, delle azioni risarcitorie previste dall'art. 2116 c.c., comma 2, poste a garanzia dei lavoratori subordinati, ciò non è ugualmente possibile, in difetto di un'espressa previsione di legge, per il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116, co. 1, c.c.). |