Sanatoria della nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada

Redazione scientifica
20 Aprile 2022

Le Sezioni Unite hanno preso posizione sulla questione rimessa con ordinanza interlocutoria n. 25558/2021, con la quale la seconda sezione civile aveva chiesto di risolvere il profilo inerente alla sanatoria della nullità della notificazione del verbale di irrogazione di sanzione amministrativa.

La questione traeva origine dall'appello proposto da un cittadino tedesco contro la sentenza del giudice di pace di Firenze che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione dallo stesso proposta contro un verbale di contestazione di violazione del codice della strada.

L'opponente deduceva l'inesistenza della notifica del verbale in quanto eseguita a mezzo del servizio postale, ma il Tribunale riteneva applicabile nella specie, trattandosi di notifica a persona residente in altro Stato membro UE, l'art. 13 del Regolamento 1393/2007 che consente tale modalità di notifica.

Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il cittadino tedesco – il quale lamentava violazione e falsa applicazione del Regolamento CE 1393/2007 – e, nelle more del ricorso proposto, interveniva la sentenza delle Sezioni Unite n. 2866/2021.

La suddetta pronuncia enunciava il principio secondo cui alla notifica a persona residente all'estero di verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non si applica il Regolamento 1393/2007, giacchè l'art. 1 di esso ne esclude l'operatività per la materia amministrativa.

La notifica suddetta non può, dunque, essere eseguita a mezzo del servizio postale, ma richiede l'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di Residenza ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977.

In difetto di tali forme, la notificazione è da intendersi nulla e non inesistente, e peraltro sanata ove, come riscontrato nel caso esaminato dalla sentenza, eccepita con ricorso comunque tardivo rispetto alla effettiva conoscenza del verbale notificato.

La Seconda Sezione civile ha ritenuto tuttavia non condivisibile tale principio, atteso che il vizio di nullità della notificazione di un atto deve dirsi sanato per raggiungimento dello scopo soltanto ove si verifichi il tempestivo svolgimento dell'attività difensiva che la conoscenza di tale atto doveva garantire.

Attesa la particolare rilevanza della questione, la seconda sezione ha chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se la sanatoria della nullità della notifica del verbale di irrogazione di sanzione amministrativa sia configurabile soltanto in presenza di tempestiva impugnazione dell'atto.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover correggere quanto affermato nella sentenza n. 2866/2021 delle Sezioni Unite, così raccogliendo la sollecitazione contenuta nella ordinanza interlocutoria n. 25558/2021 della Seconda Sezione civile.

I giudici hanno in particolare, affermato che la nullità della notifica del verbale rimane sanata per raggiungimento del relativo scopo soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica.

In tale caso, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

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