Personale sanitario non vaccinato e sospeso dal servizio: quali spazi per la tutela cautelare d'urgenza?

Redazione scientifica
20 Aprile 2022

La pronuncia in esame affronta la questione della possibilità di concedere, in via d'urgenza, tutela al lavoratore destinatario dell'obbligo vaccinale ex art. 4 d.l. 44/2021, conv. in l. 76/2021, che non si sia sottoposto alla vaccinazione e che, di conseguenza, sia stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione.

L'esistenza del periculum in mora, ai fini della concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del lavoratore, talchè il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione - e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione - possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il «periculum in mora» reputarsi esistente «in re ipsa» neppure nel fatto stesso della disoccupazione.

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