Il procedimento di nomina del curatore speciale in sede arbitrale

22 Aprile 2022

Nel caso di nomina di curatore speciale ai sensi dell'art. 78 e 80 c.p.c. in sede di arbitrato, trovano applicazione le norme sul procedimento camerale in tema di volontaria giurisdizione che disciplinano l'istituto del curatore speciale?

Dando per scontato, come sembra orientata la giurisprudenza, sulla ammissibilità della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in ambito arbitrale e sul presupposto che la nomina spetti al presidente del collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 80 c.p.c. (VG. 4838 /2021, Trib. Palermo, sez. V, 25 ottobre 2021), si richiede se in tale fattispecie si rendano applicabile le norme in materia di cosiddetta volontaria giurisdizione.

Il quesito presenta non poche difficoltà interpretative.

Innanzitutto, bisogna rilevare come il provvedimento di nomina (o di diniego di nomina) del curatore speciale si debba intendere quale provvedimento di volontaria giurisdizione (così, Satta, I, 1959, 271).

Sul punto la Suprema Corte ha affermato più volte che tale provvedimento è privo sia del requisito della definitività, poiché non si sottrae alla più generale disciplina della revocabilità dettata dall'art. 742 c.p.c., che di quello della decisorietà, per la sua natura di procedimento “unilaterale” disciplinato in ragione dell'interesse di una sola parte.

In tal senso Cass. civ., sez. un., 2 novembre 2007, n. 23030, secondo la quale, in materia di volontaria giurisdizione, «Non sono impugnabili con ricorso per cassazione, ex art. 111 cost., neppure per dedurre il difetto di giurisdizione del giudice italiano (nella specie sotto il profilo della violazione degli art. 8,9,10 e 12 del Regolamento 2201/2003/Ce) i provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà sul figlio minore riconosciuto, che attengono alla giurisdizione volontaria e sono privi di decisorietà e definitività».

Nel caso di specie, posta la reclamabilità del provvedimento di nomina ai sensi dell'art. 739 c.p.c., o revocabilità ai sensi dell'art. 742 c.p.c., si richiede se tale procedimento si applichi anche in sede di nomina arbitrale.

Sul punto è intervenuta la corte di legittimità la quale ha affermato l'inapplicabilità automatica allo svolgimento del procedimento arbitrale, della disciplina processuale comune: «Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale» (Cass. civ., sez. I, n. 3917/2011).

Su questo presupposto, si può affermare, a parere di chi scrive, anche se non senza riserve, che il provvedimento di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. sarà certamente reclamabile.

Quanto alla disciplina applicabile bisogna considerare che l'art. 742-bis c.p.c. prevede che la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio si applichi in via generale.

Tuttavia, in accordo alle norme in materia di volontaria giurisdizione, il reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., rimane contenuto nell'ambito procedimentale di riferimento: così, ad esempio, contro i provvedimenti del giudice tutelare si potrà proporre reclamo al tribunale.

Se così è, l'ambito procedimentale di riferimento sarà, appunto, quello arbitrale; di conseguenza, ammettendo, come sembra esprimersi la giurisprudenza, che la nomina del curatore speciale possa essere effettuata dal presidente del collegio arbitrale, il reclamo andrà proposto innanzi il collegio arbitrale che deciderà in merito.

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