Bonus quotazione: i chiarimenti delle Entrate in caso di riammissione alle negoziazioni

La Redazione
26 Aprile 2022

La procedura di riammissione alle negoziazioni non consente l'accesso al c.d. Bonus Quotazioni, non potendo essere considerata al pari di una nuova ammissione alle quotazioni.

La procedura di riammissione alle negoziazioni non consente l'accesso al c.d. Bonus Quotazioni, non potendo essere considerata al pari di una nuova ammissione alle quotazioni.

Con Risposta a Interpello n. 198, pubblicata in data 20 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del c.d. Bonus Quotazione, di cui all'art. 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Tale norma riconosce alle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la concessione di un credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti.

Nell'interpello, una società chiede se può beneficiare del "Bonus Quotazione", con riferimento ai costi sostenuti per il processo di riammissione alla quotazione, dopo la sospensione di precedenti negoziazioni.

L'Agenzia delle Entrate conclude nel senso che la procedura di riammissione alle negoziazioni non può essere considerata al pari di una nuova ammissione alle quotazioni, ai sensi della norma agevolativa in esame e, quindi, non può consentire l'accesso al relativo beneficio fiscale, tenuto conto che la ratio della disposizione agevolativa in esame è quella di incentivare le PMI a quotarsi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.