Immodificabilità dei motivi di licenziamento e superamento del periodo di comporto

Teresa Zappia
26 Aprile 2022

Affinché sia legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, se il datore, nella comunicazione del recesso...

Affinché sia legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, se il datore, nella comunicazione del recesso, ha indicato i singoli periodi di assenza, può procedere ad una modifica di quest'ultimi ove suddetto superamento sia contestato dal lavoratore?

In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, ma limitatamente al comporto c.d. “secco” (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore.

Nel comporto c.d. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre, invece, un'indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore.

Anche in tale ipotesi di licenziamento, si precisa, opera la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate a giustificazione del recesso, essendo essa posta a garanzia del lavoratore, sicché, ai fini del superamento del periodo di comporto, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento se il comporto sia per sommatoria ovvero il datore abbia provveduto, in ogni caso, a darne indicazione nella comunicazione del recesso. Non sarà, pertanto, possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione.

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