La responsabilità oggettiva da cose in custodia
27 Aprile 2022
La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado che aveva condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., due società per i danni cagionati a seguito di un incendio sviluppatosi dal tetto del fabbricato dove si trovavano le unità immobiliari dalle stesse condotte in locazione, nel periodo nel quale si stavano eseguendo lavori di manutenzione. Avverso la decisione di secondo grado le due società hanno proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso è infondato. Con il principale motivo di doglianza i ricorrenti lamentavano l'attribuzione della presunta responsabilità oggettiva da cose in custodia e per avere escluso la sussistenza del caso fortuito, rappresentato dalla condotta colposa dell'appaltatrice. La censura è infondata. Ricorda infatti il Collegio che la conclusione di un appalto di opere non comporta in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente trasferimento del ruolo di custode verso terzi. Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato che: «nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venire meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore». Dunque, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto dell'appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del committente deve ritenersi confinata a una mera rilettura nel merito dei fatti di causa. Alla luce di queste considerazioni il Collegio rigetta il ricorso.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |