Il divieto del conduttore di effettuare innovazioni nell'uso della cosa locata
21 Aprile 2022
Con ricorso al Tribunale di Foggia, D.E.N. convenne in giudizio M.C. chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione, per grave inadempimento del convenuto, del contratto di affitto tra loro stipulato, con condanna di M.C. al rilascio del terreno ed al risarcimento dei conseguenti danni. D.E.N. espose, a sostegno della domanda, che, dopo aver stipulato il contratto il convenuto aveva demolito una parte del muretto a secco di recinzione e parte dei muretti a secco di contenimento, asportando il relativo pietrame con mezzi meccanici in modo tale che erano anche stati sradicati dieci alberi di ulivo, con ostruzione dei solchi naturali di scorrimento delle acque meteoriche. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarato la risoluzione del contratto e lo aveva condannato al rilascio del terreno al termine dell'annata agraria, nonché al risarcimento dei danni. La pronuncia era stata impugnata dal convenuto soccombente e la Corte d'Appello di Bari aveva accolto il gravame e in riforma della decisione del Tribunale aveva rigettato tutte le domande dell'originario attore. D.E.A., in qualità di erede di D.E.N. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, di seguito analizzati congiuntamente. Il ricorso è stato accolto. Il Collegio, per fare chiarezza sulla vicenda ricorda che: «l'obbligo del conduttore di osservare, nell'uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587 c.c., n. 1), con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 c.c., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata» (Cass. n. 11345/2010). Ancora, la Corte di Cassazione specifica che: «la presunzione di cui all'art. 1590 c.c., comma 2, secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa» (Cass. n. 15361/2016). Pertanto risulta evidente che la Corte d'Appello di Bari non si sia uniformata a questi consolidati principi, in quanto la sentenza impugnata, pur prendendo le mosse dalla corretta premessa secondo cui il decreto di archiviazione emesso in sede penale non aveva alcun effetto vincolante in sede civile, non ha considerato né il contenuto dell'obbligo di diligenza gravante sul conduttore né la presunzione di cui al citato art. 1590 c.c., comma 2, svolgendo una motivazione parcellizzata ed evidentemente contraddittoria del materiale probatorio a disposizione. Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it |