La giurisdizione in materia di pubblico impiego contrattualizzato

Redazione scientifica
27 Aprile 2022

La Corte ha individuato l'A.G.O. quale giudice dotato di giurisdizione in una controversia promossa da una dipendente del S.S.N. per ottenere il beneficio economico connesso allo svolgimento di funzioni di dirigente ex art. 68, comma 6, d.P.R. 384/1990.

La Corte ha individuato l'A.G.O. quale giudice dotato di giurisdizione in una controversia promossa da una dipendente del S.S.N. per ottenere il beneficio economico connesso allo svolgimento di funzioni di dirigente ex art. 68, comma 6, d.P.R. 384/1990.

La vicenda era giunta in sede di legittimità in quanto il Tribunale avanti al quale era stata proposta la domanda aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del G.A., con pronuncia confermata dal giudice di appello.

Il giudice di appello, aderendo all'impostazione adottata da Cass. n. 7208/2019, aveva evidenziato che la lesione del diritto al conseguimento del beneficio economico si era consumata istantaneamente all'atto dell'inquadramento.

Nello specifico si trattava della delibera n. xxxx/1992, con la quale veniva escluso che alla dipendente potesse essere riconosciuta la qualifica di dirigente, non essendo questa in possesso del necessario diploma di laurea universitario.

Il fatto che l'interessata non avesse reagito all'inadempimento dell'amministrazione, facendo valere il suo diritto dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 80/1998 fino al 15 settembre 2000, faceva si che la giurisdizione rimanesse radicata presso il G.A.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la dipendente, evidenziando che il suo diritto non era stato leso tanto dall'adozione della delibera n. xxxx/1992, che aveva escluso che le potesse essere attribuita la qualifica di dirigente.

La questione controversa era se il diritto al beneficio fosse conseguente piuttosto alla circostanza di fatto di aver rivestito la posizione di coordinatrice e di avere più di tre anni di anzianità, così come pure previsto dal d.P.R. 384/1990.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla base della disciplina dettata dall'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001.

Tale articolo stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio (residuando la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino il periodo compreso entro la data suddetta).

Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia si protrae e permane nel tempo.

Inoltre, sottolineano i giudici, anche il criterio generale di riparto di giurisdizione fondato sul petitum sostanziale – ossia sulla natura della posizione sostanziale dedotta in giudizio – induce a ritenere la controversia rientrante nella giurisdizione del g.o.

Nel caso in esame, infatti, la domanda è volta al riconoscimento del diritto della dipendente a conseguire il beneficio economico in base all'allegato svolgimento delle funzioni di coordinatrice per più tre anni e fino al collocamento a riposo nel 2014.

In sostanza, le ragioni alle quali si connette il diritto sono del tutto scollegate dalle delibere con le quali si è negato il diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale e risultano piuttosto ancorate al fattuale svolgimento di compiti di coordinamento.

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