Tribunale di Milano, sentenza 1018/2022: il “rider” svolge attività di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno
27 Aprile 2022
Il fatto. Nel 2018 un rider, dopo aver stipulato con una nota piattaforma di food delivery un “contratto di lavoro autonomo”, presentava ricorso per sostenere la natura subordinata del rapporto lavorativo: un lavoro subordinato, full time, per il quale il ciclofattorino aveva diritto all'inquadramento lavorativo del CCNL commercio e al riconoscimento di differenze retributive.
La sentenza. Il tribunale di Milano, con la sentenza del 20 aprile 2022, n. 1018, ha accertato e dichiarato l'esistenza, tra le parti citate, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, trovando operatività il CCNL Commercio, pacificamente applicato dalla società convenuta ai propri dipendenti, in relazione al 6° livello, da cui il diritto ad un orario a tempo pieno di 40 h/s (v. art. 198 CCNL Commercio) e una retribuzione lorda di euro 1.407,94 per n. 14 mensilità.
Le risultanze probatorie hanno indotto il Tribunale a ritenere che l'attività lavorativa dell'attore avesse i connotati propri della subordinazione, in quanto, come riportato nella sentenza, “è possibile inferire che l'attore […], lavori all'interno e per le finalità di un'organizzazione della società titolare della piattaforma, sulla quale non può esercitare alcuna influenza, senza avervi interesse e senza assumere alcun rischio d'impresa”.
Inoltre è stato accertato che la prestazione risultava “completamente organizzata dall'esterno con un'incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi”, quindi non dipendente esclusivamente dal rider, e che “l'accesso alle fasce orarie di prenotazione non era libero, ma era condizionato dal punteggio posseduto dal rider, secondo gli indici di prenotazione”.
I giudici milanesi evidenziano infine che “il rider veniva penalizzato con decurtazione del punteggio per il ritardo”. |