La sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in sede di appello

Giuseppe Lauropoli
28 Aprile 2022

La questione sottoposta alla Corte d'appello di Potenza può sintetizzarsi nei seguenti termini: può il giudice del gravame sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., unitamente all'efficacia esecutiva della sentenza che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche l'esecutività del decreto ingiuntivo stesso?
Massima

Deve ritenersi ammissibile, in sede di appello, l'istanza svolta ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., finalizzata ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo a seguito di rigetto dell'opposizione da parte del giudice di prime cure, dovendo ritenersi che la sentenza che rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo sia in rapporto di stretta interdipendenza con il decreto ingiuntivo, finendo per completarne ed integrarne la portata e gli effetti.

Il caso

Viene in esame una articolata ordinanza resa dalla Corte d'appello di Potenza in sede di pronuncia sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo.

La questione che veniva all'esame della Corte d'appello traeva origine da un decreto ingiuntivo, originariamente emesso nei confronti di due distinti soggetti, i quali avevano entrambi spiegato opposizione contro tale titolo.

Entrambe le opposizioni, a quanto può evincersi dalla ordinanza in commento, una volta riunite, venivano respinte con sentenza che dichiarava, per l'effetto, esecutivo il decreto ingiuntivo.

Tale pronuncia veniva quindi appellata da una delle due debitrici, la quale formulava anche istanza di inibitoria dell'esecutività del titolo, rappresentando, sotto il profilo del fumus, la propria carenza di legittimazione passiva e, sotto il profilo del periculum, il fatto che la creditrice avesse già avviato procedura esecutiva finalizzata ad ottenere la riscossione coattiva del titolo.

La parte appellata, nel costituirsi, deduceva la sicura inammissibilità di tale istanza, negando che il rimedio offerto dagli artt. 283 e 351 c.p.c. fosse idoneo ad incidere sull'esecutività del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo e non certo dalla sentenza che aveva respinto l'opposizione.

La questione

L'ordinanza in commento interviene su una questione di sicuro interesse e nella prassi degli uffici giudiziari piuttosto ricorrente.

La questione sottoposta alla Corte d'appello di Potenza può sintetizzarsi nei seguenti termini: può il giudice del gravame sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., unitamente all'efficacia esecutiva della sentenza che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche l'esecutività del decreto ingiuntivo stesso? Oppure si deve ritenere che il giudice del gravame non abbia alcuna possibilità di interferire con l'efficacia esecutiva di un titolo che non costituisce oggetto di diretta impugnazione, dovendo per l'effetto concludersi che le uniche statuizioni suscettibili di inibitoria siano quelle contenute nella sentenza che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, quali, ad esempio, quelle concernenti la condanna alla rifusione delle spese di lite della parte soccombente ?

La Corte d'appello di Potenza, nella ordinanza in commento, ha preso chiaramente posizione, ritenendo che sia senz'altro possibile disporre, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.

Le soluzioni giuridiche

A tale conclusione la Corte d'appello giunge sulla base di diversi argomenti: innanzi tutto, viene valorizzata la peculiarità della fattispecie sottoposta all'esame del giudice di appello.

Si osserva, così, nella ordinanza in commento, come l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo fosse stata sospesa dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ponendosi così la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo quale «fonte della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto» (si veda l'ordinanza che si annota).

In una siffatta situazione deve ritenersi che venga a crearsi un rapporto di stretta interdipendenza tra il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza che rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo, potendo allora ritenersi che tale sentenza finisca per completare ed integrare la portata e gli effetti del decreto ingiuntivo opposto.

Del resto, aggiunge la Corte, è la stessa sentenza che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo a recare, nel proprio dispositivo, una chiara statuizione in merito alla esecutività del decreto ingiuntivo, potendo trarsi anche da tale dato testuale ulteriore argomento per ritenere che tale sentenza di rigetto dell'opposizione si ponga in stretta relazione col decreto ingiuntivo opposto.

D'altra parte, osserva la Corte, a voler opinare diversamente e a voler quindi ritenere che in sede di appello non sia possibile in alcun modo incidere sulla efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo posto a base dell'opposizione, si finirebbe per non tenere in alcun conto la rilevata intima connessione esistente tra il decreto ingiuntivo e la sentenza di primo grado che rigetti l'opposizione e per creare un oggettivo «vuoto di tutela “cautelare” per il debitore soccombente in primo grado che non potrebbe così proporre (…) né l'istanza di sospensione ex art. 615 e 624 c.p.c. né quella ex art. 283 c.p.c.» (si veda, ancora, la pronuncia in commento).

Osservazioni

La questione esaminata nella ordinanza che si annota è, come già osservato, di particolare interesse e sulla stessa non sembra che si sia formato, ad oggi, un univoco orientamento.

Per la verità, dalla pronuncia in commento pare evincersi che la decisione alla quale pervengono i giudici di appello sia strettamente legata alla particolare fattispecie che veniva in esame in quel caso e che non possa, quindi, automaticamente, ritenersi applicabile a tutte le ipotesi di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Viene infatti chiarito, nella ordinanza in commento, come il decreto ingiuntivo opposto, originariamente emesso ai sensi dell'art. 642 c.p.c., fosse poi stato sospeso, nel corso della causa di primo grado, con provvedimento reso ai sensi dell'art. 649 c.p.c., arrivando così alla conclusione che l'esecutività del decreto ingiuntivo trovi, nel caso sottoposto all'esame della Corte d'appello, la sua origine proprio nella sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione, la quale, non a caso, nel proprio dispositivo reca, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la dichiarazione di esecutività del titolo.

Alla luce di tali premesse, la conclusione alla quale perviene la Corte d'appello di Potenza può ritenersi in qualche misura rafforzata da tali circostanze, le quali forniscono un valido argomento per sostenere che realmente, nel caso esaminato, esista una stretta connessione tra il decreto ingiuntivo e la sentenza che abbia respinto l'opposizione, al punto di poter concludere che quest'ultima integri la portata e gli effetti del titolo originariamente emesso.

Resta da chiedersi se tali conclusioni possano considerarsi “esportabili”, per così dire, a qualsiasi ipotesi di rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo; anche quando, cioè, la sentenza non si pronunci affatto sulla esecutività del decreto ingiuntivo, ma tale esecutività venga dichiarata, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., con distinto provvedimento reso dal giudice che abbia emesso l'ingiunzione.

Sotto un profilo squisitamente formale, occorrerebbe forse giungere ad una soluzione negativa, osservando come la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (tale è il provvedimento che viene emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 283 c.p.c.) non comporti affatto la sospensione dell'esecutività di un distinto titolo, costituito dal decreto ingiuntivo (a tale conclusione giungono, ad esempio, le Corti d'appello di Milano e di Venezia in due pronunce piuttosto risalenti – la prima del 9.10.2001, reperibile nella banca dati DeJure, e la seconda del 25.3.1999, anch'essa nella banca dati DeJure).

Ma forse potrebbe valorizzarsi, anche in quei casi in cui sia stato dichiarato il rigetto dell'opposizione senza pronunciarsi in sentenza sulla esecutività del titolo, l'argomento speso nella ordinanza in commento con riferimento alla necessità di evitare il rischio di vuoti di tutela a carico del debitore, il quale in definitiva, ove si negasse l'ammissibilità della richiesta in appello di inibitoria, non potrebbe far altro che rassegnarsi a dar seguito al decreto ingiuntivo, non potendo certo svolgere, in sede di opposizione all'esecuzione, motivi che possono essere fatti valere solo in sede di merito.

Una tale conclusione pare invero suggerita da una presa di posizione assunta dalla Cassazione, sia pure incidentalmente, in una pronuncia del 2007 (si tratta della sentenza n. 18539 del 3.9.2007), nella quale si riteneva senz'altro ammissibile la sospensione, in sede di appello, dell'efficacia esecutiva della sentenza che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente necessaria sospensione dell'esecuzione intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo opposto.

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