Indumenti da lavoro-DPI e obbligo datoriale di manutenzione in efficienza

Sabrina Apa
28 Aprile 2022

L'art. 77 comma 4 lettera a d.lgs n. 81/2008 non menziona il lavaggio e la formulazione letterale evidenzia come le “condizioni di igiene” ...

L'art. 77 comma 4 lettera a d.lgs n. 81/2008 non menziona il lavaggio e la formulazione letterale evidenzia come le “condizioni di igiene” che il datore è obbligato ad assicurare altro non siano che il mantenimento dell'efficienza protettiva da garantirsi attraverso le azioni consistenti nella manutenzione, riparazione e sostituzione.

L'art. 77 non è norma dettata per gli abiti da lavoro-DPI ma che riguarda ogni possibile dispositivo di protezione individuale per i quali il concetto di igiene, inteso lavaggio, asciugatura, eventuale stiratura, non è neanche concepibile (si pensi a corde, funi, imbracature, maschere); ne deriva che il termine “igiene” non può che essere stato usato nel suo significato letterale ed originario che non è “pulizia” bensì “salute, salubrità”, da cui assicurare le condizioni di igiene non significa assicurare le condizioni di pulizia ma quelle di salubrità e, quindi, efficienza e sicurezza.

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