L’onere della prova nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione
28 Aprile 2022
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi su una vicenda riguardante la diffamazione a mezzo stampa. La Corte d'Appello, confermando la pronuncia di prime cure, aveva infatti rigettato la domanda dell'attore proposta nei confronti di un direttore di un giornale e volta ad ottenere il risarcimento per i danni patiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo diffamatorio. Egli, infatti, riteneva che il giornale, oltre a riportare fatti non veri, avesse utilizzato anche delle espressioni non “continenti”, avendolo apostrofato come un “bulletto” che aveva compiuto atti osceni in una piazza e che aveva anche aggredito i Carabinieri giunti sul posto. Secondo il giudice, però, la domanda doveva essere rigettata, in quanto l'attore non era riuscito a provare che i fatti riportati nel pezzo non fossero veri. L'uomo ricorre in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c. e censurando la decisione del giudice di secondo grado nella parte in cui attribuisce all'attore l'onere di dimostrare la falsità della notizia. La doglianza è fondata. La Corte d'Appello, infatti, ha erroneamente posto a carico dell'attore l'onere di provare che i fatti narrati non fossero veri, invertendo in questo modo la regola probatoria prevista.
Sul punto, riguardo alla verità della notizia, deve ritenersi che, trattandosi di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori sia disciplinata dall'art. 2697 c.c., quindi «l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenza della relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima». Nel caso di specie, a fronte della prova fornita dall'attore della pubblicazione di un articolo effettivamente idoneo a ledere la sua reputazione, il giornalista convenuto avrebbe dovuto dimostrare almeno la verità putativa dei fatti riferiti, sulla base dell'attendibilità della fonte. Tuttavia, rispetto a ciò, la sentenza impugnata si è limitata ad indicare come fonte un comunicato della polizia giudiziaria, senza dare conto dell'esatto contenuto di tale documento al fine di consentire di verificare se sussistesse il requisito della verità (assoluta o putativa) in relazione ad ogni profilo della notizia, come ad esempio gli atti osceni in luogo pubblico, che il ricorrente esclude categoricamente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |