Rapporto tra riders e piattaforme digitali è da qualificarsi come subordinato (Tribunale Milano, 20 aprile 2022, n. 1018)

29 Aprile 2022

Il rapporto tra riders e piattaforme digitali è da qualificarsi come subordinato. Nel rapporto in questione sono assenti gli indici che denotano...

Il rapporto tra riders e piattaforme digitali è da qualificarsi come subordinato.

Nel rapporto in questione sono assenti gli indici che denotano una prestazione lavorativa a carattere autonomo.

Non sussiste, infatti, alcun rischio d'impresa a carico dei ciclo fattorini che, senza la piattaforma, non sono in grado di fornire un servizio sul mercato.

La prestazione lavorativa è totalmente organizzata dalla piattaforma impedendo, ad esempio, ai ciclofattorini di organizzare le consegne in modo da aumentarne il profitto.

A prescindere che nel caso di specie la possibilità di scegliere se lavorare o meno ed i turni è quantomeno fortemente condizionata dall'algoritmo gestito dalla piattaforma, anche nel caso in cui sussistesse una reale libertà di scelta, tale elemento, essendo esterno alle modalità di esecuzione del rapporto, è irrilevante per la sua qualificazione.

Esso determina la costituzione e la durata del rapporto, ma non la forma. Tale deduzione trova conferma nell'analoga fattispecie del contratto di lavoro a chiamata che è una forma speciale di contratto di lavoro subordinato.

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